- La quaestio iuris
- La normativa contrattuale del comparto sanità
- La giurisprudenza sul punto
- Conclusioni
La quaestio iuris
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La questione giuridica che ancora oggi - dopo innumerevoli statuizioni sul punto - coinvolge le Corti territoriali di tutta Italia e la stessa Suprema Corte, è il mancato riconoscimento ai professionisti sanitari del comparto sanità della possibilità di vedersi riconosciuto il diritto ad avere la maggiorazione oraria prevista dalla normativa contrattuale in caso di giorno festivo lavorato che ricade all'interno della settimana, una questione che si pensava fosse stata risolta da tempo ma che invece ancora oggi vede soprattutto le corti territoriali coinvolte per risolvere lo stallo di interpretazioni difformi e contrarie di alcune aziende sanitarie.
Molte aziende sanitarie infatti, interpretano l'articolo contrattuale in esame in modo distorto o comunque non del tutto costituzionalmente orientato, ovvero, svantaggioso nei confronti dei lavoratori e a solo vantaggio delle stesse aziende, un caso su tutti è quello di una azienda ospedaliera della Lombardia che riconosce sì ai propri dipendenti l'applicazione dell'art. 9 e/o 106 del CCNL comparto sanità e quindi il riconoscimento al lavoratore turnista del pagamento delle ore lavorate nella giornata festiva infrasettimanale con la maggiorazione oraria del 30% se il turno prestato ricade nei turni antimeridiani, e del 50% se si effettua nei turni notturni, ma per converso, le medesime ore lavorate che ha correttamente conteggiato in regime tariffario straordinario vengono arbitrariamente decurtate dal monte ore totale mensile del lavoratore, il quale, si vede così obbligato al loro recupero, pena la decurtazione monetaria per non aver ottemperato all'orario mensilmente previsto.
Il tutto, per una erronea interpretazione di un parere ARAN, nello specifico il parere CSAN 149, parere, per altro, che è invece abbastanza chiaro nell'indicare i soli casi nei quali tale decurtazione avrebbe un senso giuridico-amministrativo, basta infatti leggere il titolo del parere "Qual è la corretta modalità di applicazione della disposizione contrattuale dell'art. 106, comma 5 del CCNL comparto sanità 2019-2021, nel caso in cui il servizio prestato del personale turnista nella giornata festiva, individuata nella programmazione mensile dei turni, concorra al conseguimento del debito orario mensile"
L'art. 45 del CCNL 2019-2021 è stato significativamente modificato rispetto all'art. 29 del CCNL 2016-2018 a seguito della giurisprudenza consolidatasi nel tempo alla quale le Aziende ed Enti del comparto della sanità si erano già dovute adeguare. Esso attualmente disciplina la prestazione del servizio in giorno festivo infrasettimanale sia per i turnisti sia per i non turnisti rinviando all'art. 106 comma 5. Ne consegue che, con il CCNL 2019-2021, sia per i turnisti sia per i non turnisti, il servizio prestato in giorno festivo infrasettimanale dà luogo a:
- corresponsione delle indennità di turno, servizio notturno e/o servizio festivo che, come specificato espressamente nel comma 5 con riferimento ai turnisti, compensano interamente il disagio derivante dall'ordinaria articolazione dei turni;
- in aggiunta al punto precedente al riconoscimento, alternativamente, a richiesta del dipendente, del compenso per lavoro straordinario con le relative maggiorazioni o di un equivalente riposo compensativo o dell'applicazione della disciplina della banca delle ore laddove istituita.
Il parere poi termina con il seguente sintagma "Quanto sopra, è applicabile ad ogni turno programmato in giorno festivo infrasettimanale sia esso concorrente al debito orario mensile sia esso ulteriore rispetto al medesimo debito".
Ad litteram infatti, è del tutto evidente che la parte finale del parere, contempla genericamente tutti casi nei quali il lavoratore sia in debito orario, ovvero in eccedenza oraria, oppure ancora, in orario perfettamente in linea con l'orario mensilmente previsto.
Nel caso poi in cui, il debito orario fosse già in essere ancor prima di lavorare la festività infrasettimanale, questo non influenzerebbe comunque l'interpretazione della disposizione contrattuale che dovrebbe altresì essere applicata anche nei casi di debito orario come nei casi di eccedenza oraria, come appena specificato, non è in contestazione l'orario esigibile da datore di lavoro, ma solo se questo viene svolto in una giornata festiva infrasettimanale o meno.
Il termine "concorrere" ha infatti una sua specifica valenza ed un significato che non riguarda affatto il totale delle ore mensilmente esigibili, come interpretato da molte aziende, ma solo se queste ore ricadono o no in una giornata festiva infrasettimanale, ovvero, in una giornata non festiva. In questi casi, se ricadono in una giornata festiva concorrono a far si che l'orario mensile previsto non sia stato raggiunto ma in ogni caso per le ore svolte in quella specifica giornata spetta comunque l'applicazione dell'art. 106, comma 5 CCNL di riferimento, ma se invece il lavoratore è in regola con le ore mensili da lavorare nessuna decurtazione oraria può essere applicata e rimane quindi nella libera scelta del lavoratore se usufruire del riposo compensativo oppure avere il pagamento delle ore con la maggiorazione prevista.
L'azienda de qua invece, sebbene il lavoratore turnista sia perfettamente in regola con le ore di lavoro mensili da svolgere o svolte e quindi in assenza assoluta di qualsivoglia debito orario, decurta le ore svolte nella giornata festiva infrasettimanale dal monte ore mensile totale se il lavoratore chiede la remunerazione oraria maggiorata, aggravando ed onerando così il lavoratore di un ammanco orario che nell'arco di due o tre mesi porterebbe ad un debito orario totale che potrebbe arrivare anche a 40 o 50 ore in totale, tutte ore che poi dovranno essere recuperate nei mesi successivi, ovvero, decurtate dal cedolino stipendiale sotto forma di recupero monetario.
Una evidente incongruenza che va a discapito solo del lavoratore turnista costretto a svolgere le ore di lavoro - poiché da turno ciclico - anche nelle giornate festive infrasettimanali quando tutti gli altri lavoratori possono invece rimanere tranquillamente a casa.
La normativa contrattuale del comparto sanità
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La normativa contrattuale sul punto, rinvenibile negli art. 9 del CCNL integrativo del 7-4-1999 e nell'art. 106, comma 5 del CCNL 2019-21 comparto sanità, esplicita in modo chiaro ed esaustivo come debba essere applicata e non è mai stata cambiata nella sua struttura originaria, ma solo integrata dal CCNL 2019-21 con l'aggiunta dell'articolo sulla banca delle ore, infatti l'art. 9 CCNL 1999 così recitava "Riposo compensativo per le giornate festive lavorate
1. Ad integrazione di quanto previsto dall' art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
2. L'attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo.
Mentre nel successivo ed ultimo contratto, al comma 5 dell'art. 106 si legge "5. ...omissis...L'attività prestata dal personale in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, ferme restanti le indennità di cui ai commi 3 e 4, alternativamente:
a) a equivalente riposo compensativo;
b) alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario di cui all'art. 47, comma 8 (lavoro straordinario);
c) l'applicazione dell'art. 48 (Banca delle ore).
Non sembrano quindi manifestarsi dubbi in merito al fatto che rimane sempre e comunque una libera scelta del lavoratore quella di optare per il pagamento con la modalità prevista all'art. 47, comma 8, ovvero, per il recupero delle ore come riposo compensativo.
La giurisprudenza sul punto
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La Corte Territoriale di Nocera Inferiore, con la sentenza n. 1642/2024 del 03-12-2024 ha nuovamente ricalcato il decisum di altre corti, ribadendo come non sia possibile interpretare gli articoli succitati in maniera del tutto distorta rispetto al significato letterale della disposizione stessa, la quale, non fa riferimento alcuno al monte ore svolto dal lavoratore, ma solo all'applicazione della norma senza ulteriori specificazioni. Il "casus belli" ineriva le mancate corresponsioni delle differenze retributive ed il relativo pagamento delle somme analiticamente a titolo di compensi per lavoro straordinario festivo di alcuni dipendenti con qualifica di infermiere professionale che avevano espletato nel tempo turni settimanali cadenti anche nei giorni festivi infrasettimanali.
Chiedevano quindi l'applicazione dell'art. 29 del CCNL 2016/18, rubricato come "Riposi settimanali" secondo le ore e gli importi di cui ai relativi conteggi e per i periodi esplicitati in ricorso. La domanda era incentrata sulla applicazione dell'articolo 9 dell'accordo integrativo al CCNL comparto sanità del 7 aprile 1999, poi divenuto art. 29 e infine art. 106, comma 5, cit. nell'ultimo CCNL di riferimento, che prevede ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1° settembre 1995 "il riposo compensativo per le giornate festive lavorate per l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale...omissis" e dopo aver chiarito che in ogni caso le indennità previste dall'art. 44 e dell'art. 106, co. 5, sono comunque cumulabili tra loro perché scrive la corte, "appare chiaro, che le stesse vanno a remunerare due fondamenti logico-giuridici diversi, ovvero, nel primo caso (art. 44), il disagio del turno cadente in giorno festivo infrasettimanale e, nel secondo (art. 9), il superamento di orario normale coincidente con il servizio prestato in giorno festivo, le due fonti contrattuali possano quindi essere in cumulo tra loro" pone l'accento sulla ratio dell'art. 9, ora 106, co. 5 come argutamente statuito anche dalla Corte di legittimità con la sentenza n. 1505/21, secondo la quale, l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del ccnl 1.9.1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile quindi con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del ccnl 20.9.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
Nel merito poi, argomentando come anche la Suprema Corte ha più volte sancito il principio secondo il quale per le giornate di lavoro prestate nella festività, queste, danno diritto al riposo compensativo e, solo in via alternativa, al trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, e che il regime dell'orario di lavoro esigibile da parte del datore di lavoro si riduce per tutti i dipendenti nelle giornate festive, siano essi turnisti o non turnisti quando ricadono nelle settimane in cui ci sia una festività.
Infatti la circostanza che da turno di lavoro, il lavoratore turnista sia costretto alla prestazione lavorativa con modalità continuativa e ciclica e quindi siano obbligati a svolgere il loro turno anche durante le festività, non fa venire meno il diritto a prestare la loro opera negli stessi limiti orari fissati per i lavoratori non turnisti e quindi, a godere come gli altri del riposo compensativo per sopperire la lavoro festivo.
In altre parole, la ratio di tale pronuncia scaturisce dalla circostanza che se è vero che l'attività turnista è stata straordinariamente resa in giorno festivo, ciò non esclude che, quando ci sia un giorno festivo infrasettimanale, anche il lavoratore turnista abbia diritto a quella riduzione di orario che sarebbe spettata al lavoratore non assoggettato a turni, con la diretta conseguenza che, in assenza di tale riduzione oraria, il lavoro del turnista in giorno festivo va automaticamente a considerarsi come supplemento di orario e remunerato quindi come attività straordinaria.
Ed invero è proprio la norma pattizia che prevede tale fictio, ovvero che il lavoro turnista espletato in giorno infrasettimanale festivo venga retribuito sempre con l'aliquota oraria dello straordinario, anche qualora non ci fosse un surplus orario, ossia, anche a normale orario mensile, tutte le ore svolte durante la festività infrasettimanale devono essere pagate in regime di straordinario festivo al 30 o 50%. Tecnicamente quindi, sebbene la prestazione lavorativa festiva non sia uno straordinario, va però considerata come se lo fosse per il solo fatto che il disagio di dover lavorare in una giornata nella quale chiunque altro è libero di svolgere le proprie attività ludiche in famiglia, il lavoratore turnista è invece costretto a svolgere la sua prestazione lavorativa in base alla turnazione programmata.
Conclusioni
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Non vi è dubbio alcuno quindi che il lavoratore adibito ad attività di turno ciclico nelle 24 ore, subisca coattivamente un disagio psico-fisico ed una privazione per dover svolgere a seguito di eterodirezione datoriale, la propria prestazione contrattuale anche nelle giornate nelle quali gli altri lavoratori, anche dello stesso comparto ma non turnisti, sono a casa a riposo godendosi la propria famiglia i propri figli e le festività, un diritto costituzionalmente protetto e garantito per tutti ma con una deroga specifica per tutti quei lavoratori i quali sono sottoposti a regimi orari e turnistici disagevoli.
Ciò ha fatto si che il legislatore comunitario prima e nazionale poi e non da ultimo la Giurisprudenza di merito e di legittimità, si sforzassero nell'immaginare ed ideare una forma di compensazione che riportasse nel giusto equilibrio i rapporti tra due gruppi di lavoratori (appartenenti per altro allo stesso comparto) da una parte, e i doveri di diligenza di questi ultimi verso il proprio datore di lavoro - ex art. 2104 c.c. - dall'altra.
In un caso quindi, attraverso una forma "pseudo-risarcitoria" ancorchè limitata, ossia, attraverso la possibilità per il lavoratore di chiedere un riposo compensativo che potesse per così dire alleviare il disagio della giornata festiva lavorata e nell'altro caso, con una forma di compenso dalla natura squisitamente "indennitaria" attraverso il pagamento della maggiorazione oraria tariffaria secondo i dettami dell'art. 47, co. 8 del CCNL comparto sanità 2019-21.
Per poter quindi tentare di compensare realmente tale disagio l'unica via percorribile dal legislatore era quella di dare la possibilità al lavoratore di scegliere tra le due modalità previste poi nella disposizione contrattuale, ossia, il recupero della festività lavorata, attraverso un riposo aggiuntivo e compensativo della giornata lavorata in aggiunta a quelli canonici coincidenti di norma con la domenica o una remunerazione oraria maggiorata che va da 1/3 fino alla metà rispetto alla paga oraria normalmente esigibile al datore di lavoro.
E' quindi un obbligo per il datore di lavoro lasciare ampia discrezionalità di scelta al lavoratore turnista di esigere una forma o l'altra di compensazione del disagio arrecato e, nel caso dell'opzione per il pagamento, di retribuire le ore con la maggiorazione prevista dal contratto senza ulteriori adempimenti.
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