Il 14 dicembre 2024 entreranno in vigore le modifiche apportate al Codice della strada con la L. 177/2024. In questo contributo ci concentreremo sulle principali novità riguardanti la guida in stato di ebbrezza (art. 186 C.d.S) e guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti (art. 187 C.d.S).
Le modifiche all'art. 186 CdS ...
Vengono aggiunti i commi 9 ter e 9 quater.
Il primo disciplina che, in caso di condanna per i reati di cui alle lettere b) e c) (in sostanza, per chi rientra nel penalmente sanzionabile perché con tasso alcolemico sopra 0,8 g/l), siano apposti i codici unionali "LIMITAZIONE DELL'USO - Codice 68. Niente alcool" e "LIMITAZIONE DELL'USO - Codice 69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436.
Trattasi della ormai nota installazione del dispositivo che, collegato alla centralina del veicolo, impedisce l'avviamento del motore in caso venga rilevato un tasso alcolemico sopra lo ZERO.
A meno che non venga diversamente previsto della Commissione medica, le prescrizioni varranno per due anni, in caso di lettera b), e per tre anni, in caso di lettera c), decorrenti dalla restituzione della patente dopo la sentenza di condanna.
Il comma 9 quater prevede che le sanzioni di cui alle lettere b) e c) vengano: aumentate di un terzo per chi già si trovi nelle condizioni di cui al comma 9 ter; raddoppiate per chi cerca di manomettere, alterare o rimuovere il dispositivo e i relativi sigilli.
... e all'art. 187 CdS
La rubrica è sostituita dalla seguente: "Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti".
All'art. 187 C.d.S. vengono soppresse le parole "in stato di alterazione psico-fisica".
Viene introdotto il comma 5 ter, che prevede sostanzialmente che, in caso di inidoneità attestata a seguito di visita medica ex art.119 C.d.S (visita medica ordinata dal Prefetto e da espletarsi entro 60 giorni dall'esito positivo degli accertamenti qualitativi), la patente viene revocata e non potrà essere nuovamente conseguita prima di tre anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di revoca.
Viene, altresì, introdotto il comma 6 bis, secondo il quale, qualora il reato venga commesso da un minore di anni ventuno non ancora titolare della patente ovvero munito solo di autorizzazione ad esercitarsi, non potrà conseguirne una fino al compimento del ventiquattresimo anno.
Segue il comma 6 ter, per il quale, fuori dai casi di cui al comma 6 bis, chi commette il reato, senza essere titolare di patente, in luogo della sospensione cautelare ex art. 223 C.d.S., non potrà conseguirne una per un periodo da uno a due anni, anche per conversione di patente rilasciata all'estero. In luogo, poi, della pena accessoria della sospensione o della revoca della patente, il trasgressore verrà punito con l'impossibilità di conseguire la patente per un periodo corrispondente la sospensione della medesima o per i tre anni successivi all'accertamento dei predetti reati.
Analisi e criticità
A parere di chi scrive, la volontà del legislatore di inasprire le pene e le sazioni accessorie, al fine di contenere la commissione di questi reati, rischia di scontrarsi con problemi pratici e giuridici di non poco conto, a cui eventuali circolari o altre norme dovranno in qualche modo sopperire.
L'alcolock è sicuramente uno strumento deterrente, ma che dire del caso in cui la violazione venga commessa con mezzo appartenenti a terzi" Quali misure in caso in cui il trasgressore non sia proprietario di un veicolo, avendo l'abitudine di usarne uno non suo (immaginiamo il figlio che usa la macchina del genitore oppure di chi usufruisce di un'auto aziendale o in leasing).
L'installazione dell'alcolock è prevista solo in sede di restituzione della patente dopo la sentenza di condanna. Trattandosi di una pena accessoria, che segue quella penale, correttamente si deve attendere l'esecutività della sentenza. Tuttavia, in un sistema che soffre molto le tempistiche di celebrazione dei processi, il rischio è che tale pena non potrà essere eseguita prima di qualche anno. Dunque, quale effetto rieducativo potrà mai concretizzarsi se, in attesa della sentenza definitiva, il trasgressore ha dato dimostrazione di un comportamento virtuoso"
L'art.187 C.d.S. conoscerà una modifica radicale di importanza cruciale: con la soppressione delle parole "in stato di alterazione psico-fisica", non verrà punito chi si trovi sotto l'effetto di sostanza stupefacente, ma chi semplicemente risulti positivo alla sua assunzione. Poiché le tracce di principio attivo permangono in corpo anche per lunghi periodi (anche per mesi per gli assuntori abituali), è altissimo il rischio di punire ingiustamente chi, pur non trovandosi sotto l'effetto di sostanze droganti e in pieno controllo delle proprie abilità psico-fisiche, abbia assunto una dose personale a distanza di giorni dal fatto di reato.