La vicenda processuale
Un medico veniva rinviato a processo per il delitto di omicidio colposo, in cooperazione colposa con altro sanitario, avendo cagionato la morte del nato di una paziente, testualmente "perché non valutava correttamente i segni clinici e lo stato della paziente, già cesarizzata due volte con algie pelviche, omettendo di predisporre ed eseguire in maniera costante il controllo cardiotocografico e il monitoraggio della ripresa del travaglio due dei suoi effetti sulla pregressa cicatrice isterotomia e con la mancata tempestività una diagnosi di pericolo di rottura della parete uterina, rottura poi avvenuta con conseguente choc emorragico e lipotimia successiva, grave sofferenza ipossica a danno del nato, così che ne determinava il decesso".
La vicenda si è rivelata piuttosto complessa, sia sotto l'aspetto clinico che quello processuale.
Ciò che in questa sede interessa rilevare è la tesi difensiva dell'imputata (che le era valsa una pronuncia assolutoria in primo grado, poi ribaltata dalla Corte d'appello e confermata da una nuova sezione della medesima, dopo che la Cassazione aveva disposto un nuovo processo per difetto motivazionale): ella non poteva andare incontro a responsabilità, sia civili che penali, in quanto si era tenuta scrupolosamente a quanto indicato dalle linee guida, che non la obbligavano al controllo cardiotocografico continuo, se non in presenza di specifiche condizioni che, nel caso di specie, non si sono verificate. Laddove fosse stata comunque addebitabile la colpa, essa non poteva che essere qualificata come "lieve" - proprio in virtù del rispetto delle linee guida - e, quindi, esente da censura, come stabiliva l'art.3 della c.d. Legge Balduzzi, all'epoca in vigore.
La decisione della Cassazione
La Suprema corte (sentenza n. 40316 del 4-11-2024) ha rigettato le doglianze difensive. Sulla natura delle linee guida, ha ricordato come la giurisprudenza abbia ormai raggiunto da tempo posizioni consolidate: le linee guida non hanno carattere precettivo come quello attribuito alle regole cautelari codificate, poiché hanno un più ampio margine di flessibilità; esse hanno rilievo sul piano orientativo della condotta dell'operatore sanitario, facendo salve le specificità del caso. Il rispetto delle linee non determina di per sé l'esonero della responsabilità penale del sanitario, il quale deve sempre accertarsi se il quadro clinico del paziente impone un percorso terapeutico diverso.
Come rammentato dalle Sezioni Unite Mariotti (SS. UU. n.8870/2017), le linee guida non sono uno "scudo" contro ogni responsabilità, trattandosi di "regole cautelari valide solo se adeguate rispetto all'obiettivo della migliore cura per lo specifico caso del paziente".
Nel caso di specie, la paziente si presentava bicesarizzata, con algie pelviche, con testa impegnata e dilatazione zero, e con testa che spingeva sulla cicatrice. Tale condizione suggeriva, come da buona prassi medica e a prescindere dalle linee guida, un controllo costante che avrebbe rilevato le anomalie e la conseguente rottura dell'utero, e consentito un intervento rapido con effetti salvifici sul feto con elevati grado di probabilità. La donna, invece, nonostante il suo quadro clinico, dopo la somministrazione del farmaco Miolene per la cessazione delle contrazioni, è stata lasciata sola per quattro ore, fino all'emorragia cui aveva fatto seguito l'intervento chirurgico non risolutivo.
Nella condotta omissiva del sanitario, la Corte territoriale, prima, e quella di legittimità, poi, hanno individuato un grado di colpa elevato e, pertanto, penalmente censurabile.
In definitiva, in tema di responsabilità medica, il principio di diritto che può evincersi è il seguente: il rispetto delle linee guida che, a causa della specifiche condizioni cliniche del paziente, si rivelino inadeguate al caso concreto, così suggerendo altra terapia secondo buona prassi medica, non esonerano il sanitario da colpa grave in caso di evento infausto.