Una pronuncia quella del tribunale di Palermo che tutela i professionisti nella gestione dei contributi previdenziali

Con la sentenza n. 3828/2024, il Tribunale di Palermo ha stabilito che i liberi professionisti, tra cui medici e odontoiatri, hanno diritto di ricongiungere i contributi previdenziali versati alla Gestione Separata INPS con quelli accreditati presso l'ENPAM (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri). La pronuncia rappresenta un importante passo avanti per garantire maggiore equità nella gestione delle carriere previdenziali dei professionisti.

La controversia riguardava medici e odontoiatri che, in fasi diverse della loro carriera, avevano contribuito sia all'INPS sia all'ENPAM, trovandosi poi nell'impossibilità di sommare tali periodi ai fini pensionistici. L'INPS aveva sostenuto che la normativa applicabile non consentisse tale ricongiunzione, escludendo in particolare i contributi versati alla Gestione Separata.


Il Tribunale di Palermo ha richiamato precedenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione, come la sentenza n. 26039/2019, che aveva già riconosciuto il diritto alla ricongiunzione dei contributi previdenziali anche per i professionisti iscritti a casse previdenziali private. Nella sua pronuncia, il giudice ha ritenuto applicabile la legge n. 45 del 1990, che disciplina la ricongiunzione dei contributi, anche ai versamenti effettuati presso la Gestione Separata INPS.


In base a questa interpretazione, è stato stabilito che i contributi versati durante periodi di attività come specializzandi o dottorandi presso la Gestione Separata INPS possono essere trasferiti all'ENPAM, consentendo ai professionisti di beneficiare di una posizione previdenziale più completa e di evitare la frammentazione delle carriere contributive.


La sentenza ribadisce l'importanza di una gestione previdenziale integrata per i professionisti, tutelando il loro diritto a consolidare i contributi versati a enti diversi. Questo principio è fondamentale per garantire una pensione adeguata a chi si trova a operare in contesti che prevedono obblighi contributivi multipli.


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