Il risarcimento del danno per i reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 444 comma 1 ter c.p.p.)


La legge n. 69/2015 - ha introdotto una disciplina specifica per il c.d. Patteggiamento nel caso in cui si proceda per un delitto contro la P.A.

In particolare all'art. 444 c.p.p. è stato inserito il comma 1- ter che prevede una vera e propria condizione di procedibilità che si identifica con l'avere restituito l'intero prezzo e/o profitto del reato.

Tale condizione di ammissibilità del rito non va considerata come ulteriore sanzione, nè tanto meno la medesima prescrizione può essere sostituita con la mera confisca, i due istituti infatti non risultano incompatibili proprio in virtù della diversa funzione rivestita.

Orbene trattasi di vera e propria condizione di ammissibilità rispetto alla concessione del rito, la cui finalità risiede nel permettere alla P.A. che abbia subito il danno, di potere comunque disporre di un ristoro, stante che, com'è noto, con la sentenza di patteggiamento nessun risarcimento del danno può essere avanzato se non in sede civile, potendo il Giudice pronunciarsi solo sulle spese inerenti la costituzione di parte civile.

Deve ritenersi che l'introduzione di tale prescrizione, solo e limitatamente ai delitti contro la P.A., abbia il fine chiaro e preciso di riconoscere in qualche modo un ristoro all'amministrazione che abbia subito il danno.

Diversamente potrebbero infatti verificarsi situazioni concrete in cui il condannato si limiti a scontare la pena inflitta e che l'Amministrazione resti completamente priva di qualsivoglia ristoro per il danno subito, dovendo, laddove lo ritenga opportuno, intraprendere un lungo e tortuoso procedimento civile pur di vedersi riconosciuto il risarcimento del danno.

Il ministero ha creato conti correnti ad hoc ove far convergere tali somme. Con la circolare 1 settembre 2022 (Disposizioni in materia di delitti contro la PA, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio - legge 27 maggio 2015 n. 69. Variazione allo stato di previsione dell'Entrata - anno 2022 - Istituzione capo XI di entrata n. 3295), sono stati istituiti specifici conti correnti ove andranno versate le somme proventi di reati contro la PA.

Da una specifica e riservata comunicazione la Direzione Affari Giustizia - Direzione Generale Affari Interni - ha poi fatto pervenire l'ulteriore chiarimento che in detti conti, appositamente istituiti, confluiscono le somme dovute al Ministero della Giustizia, nei casi in cui sia questo la parte lesa del reato. E che invece le somme dovute a titolo di ristoro alle singole Amministrazioni lese devono in tal senso essere debitamente indicate ed identificate dal Giudice in sentenza.


Avv. Alessandra Elisabetta DI MARCO


alessandradimarco@virgilio.it


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