Azione contro il cliente e la parte assistita per il pagamento del compenso: il CNF ricorda che l'obbligo di rinunciare agli incarichi è inderogabile


"Ai sensi dell'art. 34 cdf, l'avvocato per poter agire nei confronti del cliente per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, deve previamente rinunciare a tutti gli incarichi da quel cliente conferitigli". E' quanto rammenta il Consiglio Nazionale Forense nella sentenza n. 290/2024, pubblicata il 23 dicembre 2024 sul sito del Codice deontologico.

Nel caso di specie, al fine di garantirsi il pagamento del proprio compenso, l'avvocato - d'accordo con il cliente - aveva iscritto ipoteca giudiziale su un immobile di quest'ultimo, in forza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ottenuto sulla scorta di un riconoscimento di debito del cliente stesso, nei cui confronti non aveva tuttavia dismesso i mandati in corso, con il consenso dell'interessato medesimo.

Aperto il procedimento disciplinare, l'avvocato veniva sanzionato con la censura. Da qui il ricorso innanzi al CNF. Ma in applicazione della regola sopracitata, che "non lascia spazio alcuno alla possibilità di derogarvi attraverso il consenso della parte assistita, trattandosi di norma deontologica sottratta alla disponibilità delle parti", il Consiglio ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare e rigettato il ricorso.


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