Il Consiglio Nazionale Forense risponde con parere al COA di Paola sulla possibilità del praticante abilitato di sostituire il proprio dominus innanzi alla polizia giudiziaria e durante le perquisizioni

Il quesito

Il COA di Paola chiede al CNF di sapere se "il praticante abilitato possa sostituire il dominus negli interrogatori dinanzi alla polizia giudiziaria e durante le perquisizioni laddove il dominus risulti già essere stato nominato".

Il parere del CNF

Con il parere n. 47/2024, pubblicato il 2 gennaio 2025 sul sito del Codice deontologico, il CNF rammenta innanzitutto che "l'articolo 41, comma 12, della legge n. 247/12 prevede che nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo […] in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore".

Per cui, osserva il Consiglio, "le attività di cui al quesito rientrano indubbiamente nella nozione di 'attività professionale': pertanto, ove riguardino procedimenti rientranti nell'ambito di competenza di cui all'articolo 41, comma 12 e ove sia assicurato - come prescritto dalla medesima disposizione - il controllo da parte del dominus, le stesse possono essere svolte anche dal praticante abilitato".

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