Il Consiglio Nazionale Forense (CNF), con la sentenza n. 291 del 5 luglio 2024, pubblicata il 26 dicembre scorso sul sito del Codice deontologico, ha ribadito l'obbligo per l'avvocato di comunicare al collega avversario l'interruzione delle trattative stragiudiziali prima di intraprendere azioni giudiziarie, in conformità all'articolo 46, comma 7, del Codice Deontologico Forense.
Il caso esaminato
Nel caso in esame, un avvocato aveva avviato un procedimento giudiziario senza informare il collega della controparte dell'interruzione delle trattative in corso. Questo comportamento è stato ritenuto contrario ai principi di correttezza e lealtà professionale sanciti dal Codice Deontologico Forense.
La decisione del CNF
Il CNF ha confermato la sanzione disciplinare inflitta all'avvocato, sottolineando che la mancata comunicazione dell'interruzione delle trattative costituisce una violazione dell'articolo 46, comma 7, del Codice Deontologico Forense.
Tale norma impone all'avvocato l'obbligo di informare tempestivamente il collega avversario dell'intenzione di interrompere le trattative stragiudiziali, al fine di consentire una gestione trasparente e corretta del rapporto professionale.
Implicazioni per la professione forense
Questa pronuncia evidenzia l'importanza attribuita dal CNF al rispetto delle regole deontologiche che governano i rapporti tra avvocati. La comunicazione tempestiva dell'interruzione delle trattative non solo favorisce la correttezza professionale, ma contribuisce anche a mantenere un clima di fiducia reciproca tra i professionisti del diritto.
La sentenza in esame rappresenta un richiamo significativo al rispetto delle norme deontologiche in materia di comunicazione tra colleghi. Gli avvocati sono tenuti a osservare scrupolosamente tali obblighi per garantire l'integrità e la trasparenza nell'esercizio della professione legale.
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