La Cassazione penale ha affrontato un caso riguardante il furto aggravato di beni destinati a pubblico servizio


La sentenza n. 42955/2024 (sotto allegata) della Corte di Cassazione penale ha affrontato un caso riguardante il furto aggravato di beni destinati a pubblico servizio, ribadendo i principi sulla specificità dei motivi di impugnazione e sulle condizioni di ammissibilità dei ricorsi in sede di legittimità.

Il caso concreto

Il procedimento ha coinvolto un imputato per il furto di due contenitori per la raccolta differenziata, commesso a Palermo il 7 novembre 2018. L'uomo era stato fermato dai Carabinieri mentre trasportava i contenitori su un'autovettura. La Corte d'appello di Palermo aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale in primo grado, che riconosceva le aggravanti di beni esposti a pubblica fede e materiale sottratto a infrastrutture destinate a pubblico servizio, ai sensi degli artt. 110, 624 e 625 c.p.

L'imputato aveva proposto ricorso per cassazione, lamentando un'errata qualificazione del fatto, invocando la derubricazione in tentato furto, l'esclusione delle aggravanti e l'applicazione dell'art. 131-bis c.p., relativo alla particolare tenuità del fatto.

Le motivazioni del rigetto del ricorso

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di specificità dei motivi, ribadendo che un'impugnazione deve contenere una chiara e ordinata esposizione delle doglianze e un confronto puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.

La Corte ha rilevato che il ricorso presentava gravi lacune:

  1. Esposizione disorganizzata: L'atto risultava prolisso e caotico, rendendo difficile individuare i vizi di legittimità dedotti.
  2. Mancanza di specificità: Non venivano individuati in modo chiaro e preciso gli elementi di fatto e diritto a sostegno delle censure.
  3. Assenza di confronto con la decisione impugnata: Non emergeva un'adeguata critica motivata nei confronti della sentenza d'appello.
  4. La Corte ha richiamato precedenti giurisprudenziali (es. Cass. n. 29607/2019) che sottolineano l'importanza di una rigorosa osservanza del requisito di specificità previsto dall'art. 581 c.p.p., pena l'inammissibilità dell'impugnazione.

    Riflessioni sulle aggravanti contestate

    Tra le questioni sollevate nel ricorso, l'imputato contestava le aggravanti ex art. 625 c.p., relative ai beni esposti a pubblica fede e destinati a pubblico servizio.

    Tuttavia, la Corte ha sottolineato che il giudice di merito aveva ampiamente motivato la presenza di tali circostanze, evidenziando la destinazione pubblica dei beni sottratti e l'affidamento riposto su di essi dai condomini.

    Alla dichiarazione di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro a favore della Cassa delle Ammende.

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