La legge di bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024 n. 207) introduce significative modifiche legislative riguardanti tra l'altro il contributo unificato nel processo civile con singolari ripercussioni sulla iscrizione a ruolo delle controversie giudiziarie

La norma, con una misura di rigore (art 1 comma 812 legge 207 /2024), prevede infatti espressamente un impedimento alla iscrizione a ruolo in caso di omesso pagamento del contributo unificato. 

Per vero già nel ddl di bilancio del 2022 si era tentato di introdurre una misura simile, ma all'epoca i vari organismi di categoria (quella forense) fecero sentire la loro voce evitando che il progetto di disposizione facesse poi il suo ingresso nella legge di bilancio. 

Memore delle pregresse divergenze, con le recentissime disposizioni il legislatore ha introdotto una misura di compromesso, evitando soluzioni drastiche: l'impedimento alla giustizia civile avverrà infatti solo ove il contribuente ometta di versare almeno il contributo minimo previsto dal T.U. in materia di spese di giustizia - art 13 comma 1 lett. a) dpr 115/2002 - ovvero la somma di € 43,00. 

E' evidente che laddove il valore della lite preveda proprio il versamento del contributo unificato di € 43,00 l'avvio della controversia sarà purtroppo effettivamente impedito, ma laddove il valore della lite individui un contributo unificato di importo superiore a € 43,00 la controversia non subirà alcun ostacolo, a patto però che venga almeno versato l'importo di € 43,00 (il minimo previsto); la somma differenziale non riscossa potrà essere recuperata dall'Agenzia delle Entrate con la nuova rapidissima procedura esattiva che, innovando l'art 248 TU spese di giustizia con il comma 3 bis, prevede ora che in caso di mancato pagamento, entro 30 giorni dall'iscrizione o dal momento in cui sorge l'obbligo, l'ufficio giudiziario o Equitalia Giustizia S.p.A.proceda all'immediata iscrizione a ruolo dell'importo dovuto, con addebito degli interessi e della sanzione. 

Le tralatizie ma datate sentenze Corte Costituzionale n 45 del 1963 e altresì n 91 e 100 del 1964 è pur vero che "non vietano al legislatore di imporre prestazioni fiscali in stretta e razionale correlazione con il processo, sia che esse configurino vere e proprie tasse giudiziarie sia che abbiano riguardo all'uso di documenti necessari alla pronunzia finale dei giudici" ma è altrettanto vero che nel bilanciamento tra l'interesse fiscale alla riscossione dell'imposta e quello all'attuazione della tutela giurisdizionale, il primo potrebbe ritenersi già sufficientemente garantito dall'obbligo - del cancelliere - di informare l'ufficio finanziario dell'esistenza del contributo non versato, ragion per cui il neo introdotto impedimento della legge di bilancio 2025 non pare adeguatamente bilanciato con i princìpi di tutela giurisdizionale ex art. 24 Cost. e altresì con l' art. 3 Cost. Disposizione irragionevole? Vedremo.

Vedi anche:
- Il contributo unificato. I valori per i diversi tipi di procedimento e la tabella riassuntiva (anche in PDF).
- Raccolta di articoli e sentenze sul contributo unificato

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