Il Consiglio Nazionale Forense affronta il tema degli obblighi antiriciclaggio degli avvocati in caso di transazioni giudiziarie


Il parere n. 52/2024 del Consiglio Nazionale Forense (CNF), pubblicato il 7 gennaio 2025 sul sito del Codice deontologico, affronta un tema di grande rilevanza per la professione legale: gli obblighi antiriciclaggio dell'avvocato in presenza di una transazione stipulata nel corso di un giudizio. La questione è stata sollevata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza, ponendo il focus sulle responsabilità del professionista rispetto agli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Il contesto della richiesta di parere

Il quesito si concentra sulla situazione in cui le parti, durante un giudizio, decidano di concludere una transazione di rilevante valore economico (per importo superiore ad euro 15mila) di cui viene dato atto a verbale ma senza che lo stesso sia prodotto in giudizio e posto al vaglio del giudice.

Si chiede se l'avvocato debba attivarsi per ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 231/2007, relativo alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Il principio sancito dal parere

Secondo il CNF, "da un punto di vista normativo, occorre richiamare l'art. 3, comma 4, lettera c) del d. lgs. 231/2007 ss.mm. che disciplina i casi in cui gli avvocati sono soggetti obbligati a svolgere gli adempimenti antiriciclaggio, oltre all'art. 11, comma 2 del medesimo decreto che demanda agli organismi di autoregolamentazione - quale è il CNF - l'elaborazione e l'aggiornamento di regole tecniche. Le Regole Tecniche elaborate da questo Consiglio e adottate con Delibera del 20 settembre 2019 precisano ulteriormente le operazioni incluse nell'elenco di cui all'art. 3, comma 4, lettera c) d. lgs. 231/2007. In particolare, la Regola Tecnica n. 2 prevede espressamente che: 'Fermi restando in capo agli Avvocati gli obblighi in tema di identificazione e di gestione del denaro del cliente, non rientrano tra le operazioni di cui all'art. 3, comma 4, lettera c) del Decreto, l'attività di assistenza, difesa e rappresentanza del cliente in giudizio avanti a qualsivoglia Autorità Giudiziaria o Arbitrale, ivi incluse la mediazione D. Lgs. 4 marzo 2010, no. 28 e la negoziazione assistita ex D.L. 12 settembre 2014, n. 132, e ogni attività a queste prodromica o conseguente, ivi comprese conciliazioni e transazioni".

Per cui, in ragione di tutto quanto sopra descritto, l'operazione descritta nel quesito, conclude il CNF, "non appare riconducibile alle operazioni per cui l'avvocato è soggetto agli obblighi antiriciclaggio di cui al d. lgs. 231/2007 ss.mm.".


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