Il quesito
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (COA) di Foggia ha formulato un quesito in merito all'incompatibilità, ai sensi dell'art. 18, lett. c) della legge n. 247/2012, tra l'esercizio della professione forense e l'assunzione della carica di presidente del consiglio di amministrazione di una società cooperativa di capitali, priva, per statuto, di poteri decisionali individuali.
Il principio di incompatibilità secondo il CNF
Nella risposta al quesito, resa con parere n. 51/2024 (pubblicato il 7 gennaio 2025 sul sito del Codice deontologico) il Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha richiamato il consolidato orientamento espresso nel parere n. 43/2023. Secondo tale orientamento, l'assunzione di ruoli di gestione o rappresentanza in società commerciali è incompatibile con l'esercizio della professione forense, in conformità all'art. 18 della legge n. 247/2012.
Poteri di gestione e rappresentanza
Come chiarito dal CNF, l'incompatibilità sorge quando la carica societaria comporta effettivi poteri di gestione o rappresentanza, anche se tali poteri non vengono esercitati di fatto. È irrilevante, sotto il profilo deontologico, se l'avvocato non utilizzi tali poteri, poiché il solo conferimento di funzioni di gestione o rappresentanza determina la condizione di incompatibilità. Questo principio è stato ribadito, tra gli altri, nella sentenza n. 235/2022.
Esclusioni dall'incompatibilità
Unica eccezione al regime di incompatibilità riguarda l'amministrazione di beni personali o familiari, che non configura una condizione incompatibile con l'attività forense. Tuttavia, tale circostanza deve essere specificamente limitata a queste tipologie di gestione.
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