Il 6 gennaio 2025, il Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha pubblicato sul sito del Codice deontologico la sentenza n. 295/2024, che affronta la questione della prescrizione dell'azione disciplinare e la sua rilevabilità d'ufficio. Questa decisione offre chiarimenti significativi sul tema, confermando l'importanza della prescrizione nel garantire la certezza del diritto e la tutela degli avvocati sottoposti a procedimenti disciplinari.
La prescrizione dell'azione disciplinare
L'azione disciplinare nei confronti degli avvocati è soggetta a prescrizione, ossia a un limite temporale entro il quale il procedimento deve essere avviato. Secondo l'articolo 56 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, l'azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal momento in cui il fatto si è verificato. Questo termine può essere interrotto da atti specifici, ma in nessun caso la prescrizione può superare i sette anni e mezzo complessivi.
La rilevabilità d'ufficio della prescrizione
La sentenza in esame ha affermato che la prescrizione dell'azione disciplinare è rilevabile d'ufficio, cioè può essere considerata dal giudice disciplinare anche in assenza di una specifica eccezione sollevata dall'incolpato. Questo significa che, se durante il procedimento emerge che il termine di prescrizione è decorso, il giudice ha l'obbligo di dichiararlo, determinando l'estinzione dell'azione disciplinare.
Il principio affermato dal CNF
In particolare, ha affermato il CNF, "la prescrizione dell'azione disciplinare è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, a causa della natura pubblicistica della materia e dell'interesse superindividuale dello Stato e della comunità intermedia, quale l'ordine professionale".
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