La Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia di atti persecutori: ansia e timore per la propria incolumità bastano per configurare il reato


La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 2478/2025, ha ribadito un principio fondamentale in tema di atti persecutori, definendo i confini della condotta necessaria per integrare il reato di stalking, disciplinato dall'art. 612-bis del Codice Penale. La decisione rappresenta un punto di riferimento per comprendere quali comportamenti possano essere considerati penalmente rilevanti e come la percezione della vittima giochi un ruolo centrale.

La condotta persecutoria: cosa dice la legge

Secondo l'art. 612-bis c.p., commette il reato di stalking chiunque, con condotte reiterate, cagiona nella vittima uno stato di ansia o paura, o le procura un fondato timore per la propria incolumità o per quella di una persona a lei vicina. La norma richiede quindi che le azioni del colpevole siano idonee a provocare uno stato di grave disagio psicologico o a costringere la vittima a modificare le proprie abitudini di vita.

La rilevanza dello stato psicologico della vittima

Con la sentenza n. 2478/2025, la Cassazione ha chiarito che, per la configurazione del reato, non è necessario che le condotte persecutorie sfocino in minacce o aggressioni fisiche dirette. È sufficiente che tali atti siano tali da incutere nella vittima uno stato di ansia e timore per la propria incolumità personale. Questo significa che la soggettiva percezione di pericolo da parte della vittima, se giustificata dalle circostanze, è un elemento centrale per la configurazione del reato.

La decisione della Cassazione

Nel caso esaminato, l'imputato aveva adottato una serie di comportamenti ripetuti e intrusivi, come appostamenti nei pressi dell'abitazione della vittima, telefonate continue e messaggi minacciosi. La vittima aveva dichiarato di vivere in uno stato di costante ansia e paura, tanto da evitare di uscire di casa da sola. La Cassazione, confermando le decisioni dei giudici di merito, ha riconosciuto che tali condotte rappresentavano un grave turbamento per la serenità e la sicurezza della vittima, integrando pienamente gli elementi del reato di stalking.


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