La 2° sezione civile della Cassazione, di recente, è tornata a pronunciarsi sul tema dell'efficacia probatoria dei messaggi whatsapp e degli sms, se prodotti in giudizio mediante copia dei c.d. "screenshot"

Il caso

Riprendendo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, i Giudici di legittimità, nella recentissima ordinanza n. 1254 del 18 gennaio 2025, si sono soffermati sulla ammissibilità, quale prova documentale, dei messaggi whatsapp e degli sms acquisita in giudizio attraverso il deposito dei relativi screenshot.

Sul punto, si legge nella predetta ordinanza che: "... quanto alla contestazione del messaggio whatsapp prodotto, si rileva che i messaggi "whatsapp" e gli "sms" conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una "chat" di whatsapp" mediante copia dei relativi "screenshot", tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi (Cass. Sez. U, Sentenza n. 11197 del 27/04/2023)".

Proseguendo nelle proprie argomentazioni, i Giudici della 2° sezione civile della Corte hanno tracciato un parallelismo fra il deposito degli screenshot di whatsapp e la produzione di copia delle e-mail, riconducendo entrambi all'art. 2712 c.c. Nello specifico, viene affermato che "il messaggio di posta elettronica (c.d. e-mail) - e così i messaggi whatsapp - costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19622 del 16/07/2024; Sez. 2, Sentenza n. 11584 del 30/04/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 30186 del 27/10/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 11606 del 14/05/2018".

L'orientamento della Corte di Cassazione

Il principio di diritto affermato nel precedente in esame si colloca nell'alveo di una giurisprudenza di legittimità che, nonostante l'attualità del tema, può quasi definirsi "risalente".

Infatti, partendo proprio dagli art. 2712 e 2719 c.c. (quest'ultimo dispone che "le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta"), sin dall'inizio del millennio i Giudici ermellini avevano riconosciuto pieno valore probatorio agli SMS e alle immagini contenute negli MMS.

È stato infatti statuito che copia di questi ultimi costituiscono "elementi di prova" integrabili con altri elementi anche qualora contestati dalla controparte e, in ipotesi di disconoscimento della "fedeltà" del documento all'originale, rientrerebbe nei poteri del Giudice accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass. 11/5/20005 n. 9884; Cass. 26/01/2000 n. 866, ex multis).

Tale orientamento, ormai, può dirsi pacifico, anche in ragione della equiparazione fra documenti analogici e informatici ai sensi della L. 40/2008, ed è peraltro stato confermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nel 2023, in merito al processo penale ma con principi ritenuti condivisibili anche in ambito civile (Cass. SS. UU. 11197/20203).

I casi pratici di applicazione sono i più disparati: fra i più frequenti nella prassi, è possibile sicuramente ritrovare il riconoscimento del debito a mezzo messaggio whatsapp, che ha pieno valore legale e può fondare la domanda di condanna attraverso un decreto ingiuntivo. Un'altra ipotesi peculiare è quella del licenziamento comunicato a mezzo whatsapp: si rinvengono precedenti in cui ne è stata accertata la validità, atteso che tale forma di comunicazione soddisfa il requisito della forma scritta di cui alla l. 604/1966, a maggior ragione se il dipendente impugna il licenziamento, così dimostrando inequivocamente di aver ricevuto e di aver ricondotto con certezza il messaggio al datore di lavoro (cfr. Trib. Catania Sez. lavoro Ordinanza, 27.06.2017).

È possibile la "verificazione" di un messaggio WhatsApp?

Acclarato che gli screenshot di messaggi whatsapp e sms fanno piena prova fino al disconoscimento della persona a cui si riferiscono, ci si può chiedere cosa avvenga, a livello processuale, in tale ipotesi.

In generale, in caso di disconoscimento gli stessi sono liberamente valutabili dal giudice e, pertanto, possono anche solo avere una valenza presuntiva o indiziaria, se confortati da altre prove (quali, ad esempio, testimonianze o altri documenti). Nella recente pronuncia della Cassazione di cui in epigrafe, infatti, si afferma che "l messaggio utilizzato non ha avuto una rilevanza decisiva al fine di ritenere provato il quantum della fornitura e della posa in opera dei serramenti [...], bensì ben più limitatamente tale "documento" ha costituito un elemento indiziario utilizzato per suffragare I'attendibilità della testimonianza resa da …".

Nelle ipotesi in cui il messaggio abbia un valore decisivo e venga disconosciuto dalla controparte, invece, il giudice potrebbe dover condurre ulteriori accertamenti.

In primis, è opportuno precisare che il disconoscimento del messaggio whatsapp è differente dal disconoscimento di una scrittura privata. In tal caso, infatti, se la persona contro la quale la scrittura è stata prodotta nega formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione, l'altra parte è tenuta a formalizzare istanza di verificazione, qualora intenda comunque avvalersi di tale mezzo di prova.

Invece, per quanto riguarda gli screenshot dei messaggi - e le altre riproduzioni meccaniche e fotografiche - in caso di disconoscimento, il Giudice può accertare la rispondenza all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (così Cass., 21 febbraio 2019, n. 5141).

Qualora invece non siano stati acquisiti altri mezzi di prova, in ragione della decisività del messaggio, il giudice potrebbe ritenere opportuno disporre una consulenza tecnica, finalizzata all'accertamento dell'autenticità del contenuto dello screenshot e della sua riconducibilità alla controparte, che viene attuata direttamente sullo smartphone o sul dispositivo che ha ricevuto il messaggio o da cui è partito.

Avv. Francesco Chinni

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