I fatti
La società Alfa chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo per canoni d'affitto non pagati derivanti da fitto di ramo d'azienda. Data la natura del credito il Tribunale di Lecce dichiarava provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo. Con atto di opposizione a decreto ingiuntivo la società Beta contestava il credito della società Alfa e con domanda in via riconvenzionale opponeva, chiedendone l'accertamento, un suo controcredito da porre in compensazione. In attesa delle verifiche preliminari da parte del Giudice e della fissazione d'udienza per la comparizione delle parti, la società Alfa promuoveva pignoramento presso terzi in danno della società Beta la quale, visto il precipitare della situazione, proponeva Istanza cautelare ex art. 649 c.p.c. diretta al Giudice dell'opposizione. Deduceva la società Beta che fosse opportuno sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto poiché sussistevano gravi motivi in contrario fondati sulla complessità dei rapporti intercorsi tra le parti in causa oltre al danno irreparabile che avrebbe subito dall'esecuzione mobiliare in corso. Veniva così aperto un procedimento sub-cautelare con fissazione di udienza per l'integrazione del contraddittorio e la comparizione delle parti.
La decisione
Con provvedimento di accoglimento totale dell'istanza cautelare promossa dalla società Beta il Tribunale di Lecce (v. provvedimento sotto allegato) in considerazione delle difese e delle eccezioni sollevate dalla parte opponente, con particolare riferimento all'eccezione di compensazione ed in considerazione della complessità dei rapporti intercorsi tra le parti, ritenendo dunque sussistenti i giusti motivi sospendeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Le conseguenze
La sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo disposta dal giudice dell'opposizione, determina di conseguenza la sospensione dell'esecuzione forzata promossa in base a quel titolo, ed impedisce quindi, che il processo esecutivo instaurato contro il debitore ingiunto possa proseguire. Pertanto, gli atti del processo esecutivo compiuti dopo la sospensione dell'esecuzione forzata sono impugnabili con l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 del c.p.c.
Avv. Antonio Sansonetti, Patrocinante in Cassazione
e-mail: avv.sansonettiantonio@gmail.com
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