La Cassazione ha chiarito che il genitore obbligato al mantenimento non può offrirgli ospitalità al posto dell'assegno stabilito
Il caso
Un giovane di 22 anni, studente di farmacia, ha fatto ricorso contro la madre, la quale aveva ottenuto dalla Corte d'Appello di Torino la revoca dell'assegno di mantenimento di 800 euro mensili. La decisione era stata motivata dal fatto che la madre aveva sempre messo a disposizione la propria casa, non approvando la scelta del figlio di vivere da solo. Per il giudice di secondo grado, trattandosi di un'obbligazione di natura alimentare, la donna poteva adempiere offrendo ospitalità anziché versare il contributo economico.La decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha ribaltato questa interpretazione, chiarendo che il mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente è regolato dagli articoli 337-ter e 337-septies del codice civile, che non prevedono la possibilità per il genitore obbligato di scegliere unilateralmente come adempiere.L'art. 443 c.c., che disciplina gli alimenti, stabilisce che chi deve somministrarli può farlo tramite un assegno periodico o ospitando il beneficiario. Tuttavia, questa norma non si applica al mantenimento dei figli, che ha una finalità più ampia rispetto al semplice sostentamento. L'obbligo di mantenimento, infatti, deve essere proporzionato alle risorse economiche dei genitori e al tenore di vita goduto dal figlio prima della separazione.
La Cassazione ha quindi evidenziato l'errore della Corte d'Appello, che non aveva valutato adeguatamente le condizioni economiche dei genitori né il livello di vita del figlio prima della separazione.
I principi di diritto affermati
• Il mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente è disciplinato dagli artt. 337-ter e 337-septies c.c. e non può essere adempiuto mediante accoglimento in casa, a meno che non vi sia un accordo tra le parti.• La scelta del genitore obbligato di offrire ospitalità non costituisce un'alternativa valida all'assegno, ma può essere considerata nella quantificazione dello stesso.
• La determinazione dell'assegno deve basarsi sul principio di proporzionalità, tenendo conto delle condizioni economiche dei genitori e del tenore di vita goduto dal figlio prima della separazione.
Ricorso accolto
La Suprema Corte ha quindi accolto il ricorso del giovane, riaffermando che il mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente non può essere ridotto o sostituito dalla semplice disponibilità ad accoglierlo in casa, se ciò non è concordato tra le parti o disposto dal giudice.
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