La Corte di Cassazione (Sentenza 16202/2007) pronunciandosi in merito ad un giudizio di responsabilità del costruttore per i difetti riscontrati sull'immobile ha chiarito che i giudici di merito, quando sono chiamati ad accertare le responsabilità che derivano dalla rovina o da gravi difetti dell'opera "non può limitarsi a riscontrare che l'opera non è stata eseguita "in economia", ma deve verificare, quando alla realizzazione abbiano contribuito una pluralità di soggetti, se ed in quali specifici limiti la costruzione sia a ciascuno di essi materialmente od ideologicamente attribuibile" Solo a seguito di questa ferifica può dunque valutare le eventuali responsabilità personali o concorrenti di ciascuno.
La Corte, nel caso preso in esame, ha rilevato che i Giudici di merito non si erano conformati a questi principi avendo attribuito ad una delle parti in causa la qualità di semplice committente dell'appalto, per non avere fornito nè mezzi e nè manodopera propria, "senza compiere alcuna indagine in ordine alla riferibilità ad essa del progetto e della direzione dei lavori e ai suoi poteri di ingerenza nella costruzione e, in genere, sulla sussistenza delle ulteriori condizioni necessarie ad escludere, di fatto ed a termini del contratto di appalto, la riconducibilità degli accertati difetti dell'edificio anche ad una sua condotta o di quella di ausiliari della cui attività doveva rispondere".
Vale la pena richiamare il contenuto della norma presa in considerazione dalla Corte (Art. 1669 del codice civile) che recita:
"Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purchè sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.
Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia".
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La Corte, nel caso preso in esame, ha rilevato che i Giudici di merito non si erano conformati a questi principi avendo attribuito ad una delle parti in causa la qualità di semplice committente dell'appalto, per non avere fornito nè mezzi e nè manodopera propria, "senza compiere alcuna indagine in ordine alla riferibilità ad essa del progetto e della direzione dei lavori e ai suoi poteri di ingerenza nella costruzione e, in genere, sulla sussistenza delle ulteriori condizioni necessarie ad escludere, di fatto ed a termini del contratto di appalto, la riconducibilità degli accertati difetti dell'edificio anche ad una sua condotta o di quella di ausiliari della cui attività doveva rispondere".
Vale la pena richiamare il contenuto della norma presa in considerazione dalla Corte (Art. 1669 del codice civile) che recita:
"Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purchè sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.
Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia".
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