La distinzione tra giudice ordinario e giudice amministrativo rappresenta uno degli aspetti fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano, con radici storiche profonde e una continua evoluzione normativa e giurisprudenziale

Origini storiche della distinzione

L'origine della separazione tra giurisdizione ordinaria e amministrativa affonda le radici nel modello francese del Conseil d'État, istituito durante il periodo napoleonico. In Italia, tale distinzione inizia a consolidarsi con l'istituzione della IV Sezione del Consiglio di Stato nel 1889, dotata di giurisdizione in materia di contenzioso amministrativo. La formalizzazione della dualità giurisdizionale avviene con la legge del 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, che abolì il contenzioso amministrativo affidando ai giudici ordinari il sindacato sulla legittimità degli atti amministrativi.
Tuttavia, con la riforma del 1889, il Consiglio di Stato riacquista la funzione giurisdizionale, segnando l'avvio della netta separazione tra giurisdizione ordinaria e amministrativa.

Evoluzione normativa e giurisprudenziale

La Costituzione e il riconoscimento della doppia giurisdizione
L'art. 103 della Costituzione italiana del 1948 ha confermato il ruolo del Consiglio di Stato come giudice speciale per la giustizia amministrativa, stabilendo che esso ha giurisdizione sulle controversie in cui sia coinvolta la pubblica amministrazione. Parallelamente, l'art. 113 garantisce la tutela giurisdizionale contro gli atti amministrativi, assicurando ai cittadini il diritto di agire dinanzi ai giudici amministrativi o ordinari, a seconda della natura della controversia.
L'espansione della giurisdizione amministrativa
Negli anni, la giurisprudenza e le riforme legislative hanno ampliato la competenza del giudice amministrativo. La legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ha istituito i Tribunali Amministrativi Regionali (TAR), decentralizzando la giustizia amministrativa e rafforzando il sistema di tutela nei confronti della pubblica amministrazione.
Successivamente, il D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ha introdotto il Codice del Processo Amministrativo, unificando la disciplina processuale e rafforzando il principio di effettività della tutela.
Il principio della ripartizione delle giurisdizioni
La giurisprudenza della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato ha sviluppato il criterio della materia e della posizione soggettiva per la ripartizione delle giurisdizioni:
• Giurisdizione ordinaria: riguarda i diritti soggettivi, ossia situazioni giuridiche caratterizzate da un interesse pieno ed esclusivo del privato.
• Giurisdizione amministrativa: si occupa degli interessi legittimi, ossia situazioni in cui il cittadino subisce l'esercizio del potere amministrativo e chiede tutela rispetto a un atto illegittimo della pubblica amministrazione.
Tuttavia, vi sono ipotesi di giurisdizione esclusiva, nelle quali il giudice amministrativo conosce anche dei diritti soggettivi (es. appalti pubblici, concessioni di beni e servizi, urbanistica e edilizia).

Considerazioni attuali e prospettive future

L'evoluzione della giustizia amministrativa è caratterizzata da un progressivo ampliamento delle forme di tutela per il cittadino. Recenti interventi normativi e giurisprudenziali mirano a una maggiore efficienza e semplificazione dei procedimenti, con l'obiettivo di ridurre la durata dei contenziosi e garantire un sistema più accessibile e tempestivo.
La tendenza attuale è volta a una maggiore specializzazione e a un possibile rafforzamento delle funzioni del giudice amministrativo, con un'attenzione particolare all'effettività della tutela giurisdizionale e alla semplificazione delle procedure.

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