La questione inerente alla contribuzione per le rette di ricovero in Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per anziani non autosufficienti e/o persone con disabilità continua a presentare profili di incertezza e difficoltà applicativa. Ciò si verifica, in particolare, nei casi in cui il soggetto ricoverato modifichi la propria residenza anagrafica durante l'erogazione del servizio sociosanitario o venga inserito in un progetto residenziale fuori dalla regione di origine, senza tuttavia effettuare formalmente il cambio di residenza anagrafica. Spesso, gli enti locali e le aziende sanitarie coinvolte negano il proprio obbligo contributivo, determinando un complesso conflitto di competenze tra le diverse amministrazioni territoriali.
Normativa di riferimento
L'articolo 10-bis del D.P.R. n. 223/1989, disciplinante l'ordinamento anagrafico, dispone che: "Non deve essere disposta, né d'ufficio, né a richiesta dell'interessato, la mutazione anagrafica per trasferimento di residenza delle seguenti categorie di persone: a) [...] b) ricoverati in istituti di cura, di qualsiasi natura, purché la permanenza nel comune non superi i due anni, a decorrere dal giorno dell'allontanamento dal comune di iscrizione anagrafica".
Tale disposizione, introdotta nel 2015, mira a contrastare il fenomeno del cosiddetto "turismo sanitario", al fine di garantire una corretta pianificazione delle risorse destinate all'assistenza sociosanitaria da parte degli enti locali. Tuttavia, il coordinamento tra tale disciplina e i principi di tutela dei livelli essenziali di assistenza (LEA) non è stato definito in maniera univoca dalla giurisprudenza.
Orientamenti giurisprudenziali contrapposti
1. La posizione del Consiglio di Stato
Secondo il Consiglio di Stato (Sez. III, sentenza n. 930 del 15/02/2013), la modifica anagrafica successiva al ricovero non incide sulla ripartizione degli oneri tra i territori di provenienza e di destinazione. Nello specifico, viene stabilito che: "Le spese di ricovero stabile di paziente affetto da infermità di natura essenzialmente psichica ricadono sul Comune di residenza del soggetto in questione al momento del ricovero, senza che abbia rilievo la successiva acquisizione della residenza nel luogo in cui è situata la struttura ospitante." Di conseguenza, anche decorso il termine di due anni, la competenza finanziaria continuerebbe a gravare sull'ente di prima assistenza.
2. La posizione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione (Sentenze n. 20401/2019 e n. 19353/2017) ha invece affermato che l'onere economico della retta di ricovero dipende dalla normativa regionale di riferimento per la componente sociale, mentre per la componente sociosanitaria vige il principio della competenza funzionale dell'ente che eroga il servizio.
In particolare, la Suprema Corte richiama il principio di universalità dell'assistenza sanitaria sancito dalla Legge n. 833/1978, secondo cui: "Ogni cittadino ha diritto di rivolgersi alla ASL di propria scelta, senza limitazioni territoriali, e le strutture sanitarie accreditate hanno l'obbligo di accogliere le richieste di ricovero e ottenere il rimborso dei costi di degenza."
Pertanto, l'ente territoriale competente per l'erogazione dell'assistenza sociosanitaria sarebbe tenuto a farsi carico delle prestazioni rese, indipendentemente dalla residenza anagrafica del paziente.
Conclusioni e strategie operative
Alla luce dei contrapposti orientamenti giurisprudenziali, si delineano due percorsi alternativi per il cittadino:
• Secondo la Cassazione, l'interessato deve:
1. Accertare la natura del servizio residenziale richiesto (mera assistenza o prestazione sociosanitaria con quota a carico del SSN);
2. Richiedere una valutazione multidimensionale al Comune di provenienza per la componente sociale;
3. Rivolgersi alla ASL o all'ente consortile della nuova residenza per la componente sociosanitaria, che rimane obbligata all'erogazione del servizio.
• Secondo il Consiglio di Stato, invece, la competenza finanziaria rimarrebbe sempre in capo all'ente di prima assistenza, il quale potrebbe eventualmente delegare il territorio di destinazione per le sole valutazioni di presa in carico, ma senza trasferire l'onere economico.
Suggerimenti per gli utenti e le amministrazioni
A fronte dell'incertezza normativa e giurisprudenziale, si raccomanda:
• Di inviare formale diffida a tutte le istituzioni sociosanitarie e socioassistenziali coinvolte, affinché si assumano le rispettive responsabilità;
• Di promuovere eventuali azioni amministrative o giurisdizionali per ottenere il riconoscimento del diritto all'assistenza e la corretta ripartizione degli oneri;
• Di sensibilizzare le pubbliche amministrazioni affinché adottino criteri di coordinamento che evitino il rimpallo di competenze e garantiscano un'adeguata tutela delle persone fragili.
Avv. Claudia Moretti
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