La Cassazione dà ragione ai proprietari di un'unità immobiliare in ordine al deprezzamento subito dall'immobile per via della vicinanza all'autostrada


L' ordinanza che mi accingo a commentare (Cass. n. 631/2025 sotto allegata), ha rilievo sia per quanto attinente alla tutela della salute e qualità della vita umana che per quanto riguarda il deprezzamento del valore di un'unità immobiliare: tutto ciò derivante dalle immissioni derivanti dal passaggio del flusso veicolare su strada ad alto scorrimento ed a velocità piuttosto sostenute, qual è per l'appunto un'autostrada.

Preliminarmente è doveroso precisare che Autostrade per l'Italia S.p.A. (in sigla Aspi) è una società per azioni italiana, nata originariamente come società di proprietà pubblica facente capo all'IRI, privatizzata nel 1999, costituita nella forma attuale nel 2003 e ritornata società di proprietà statale dopo 22 anni, nel 2021. Ha come attività la gestione in concessione di tratte autostradali, nonché lo svolgimento della relativa manutenzione.

Dopo essere stata per ventidue anni una società privata, controllata da una holding della famiglia Benetton, nel maggio 2021 è ritornata pubblica: fa parte di Holding Reti Autostradali S.p.A., che ne possiede l'88,06% del capitale sociale e che fa riferimento a Cassa depositi e prestiti (51,0%), Blackstone Infrastructure Partners (24,5%) e Macquarie Asset Management (24,5%). (Fonte WikipediA).

La vicenda prende le mosse a causa di una citazione in giudizio di comproprietari di fabbricato i quali convengono dinanzi al Tribunale di Savona, l'impresa che gestisce il tratto autostradale in quanto "… B) detta abitazione riceveva immissioni sonore e di gas di scarico provenienti dal vicino tracciato autostradale ritenute superiori alla normale tollerabilità secondo il criterio dl cui all'articolo 844 c.c.; C) che le immissioni avrebbero loro causato una lesione del diritto alla salute, oltre a determinare un deprezzamento del valore commerciale le dell'immobile stesso. Tanto dedotto in fatto, gli attori chiedevano la condanna della convenuta alla realizzazione di barriere fonoassorbenti idonee a ridurre ii livello delle immissioni sonore, nonché la condanna al risarcimento del danno biologico, esistenziale e morale frutto delle predette immissioni, nonché la corresponsione di un indennizzo per il deprezzamento subìto dall'immobile".

Questo il nocciolo delle questioni costituenti la c.d. "Res petita".

Il Tribunale di Savona, con sentenza non definitiva, accoglieva solo parzialmente le richieste della parte attrice, limitandosi a condannare la Parte convenuta a realizzare le "barriere fonoassorbenti" - dispositivi atti ad attenuare i rumori e le immissioni dei gas di scarico prodotti dal traffico veicolare - nonché riconosceva il "danno esistenziale", quale diminuzione del godimento dell'immobile a causa delle immissioni: senza riconoscimento del "danno biologico" ed a quello del deprezzamento del valore del bene.

In sede di ricorso, la Corte d'Appello di Genova adita, con sentenza 466/2022 emessa in parziale accoglimento, disponeva il risarcimento all'impresa concessionaria, condannandola al pagamento di € 951.252,03, in base alla considerazione che "… ritenendo intollerabili le immissioni di rumore che Interessano la proprietà degli appellanti ed atteso che le misure di mitigazione richieste dagli appellanti, oltre a comportare enormi problemi tecnici di attuazione, non sarebbero risolutive …"

Entrambe le parti controricorrono per Cassazione. Ad esito della discussione, la Suprema Corte di Cassazione si esprime affermando un precedente in materia di danno derivante da "immissioni", nel modo che segue.

Nell'ordinanza in parola, a pag. 4 è scritto: "E invero, da tempo questa Corte ha affermato che in tema dl immissioni acustiche (nella specie, come nel caso in esame, provenienti da circolazione stradale), viene in rilievo l'art, 844 c.c. che detta una regola concepita per risolvere i conflitti di interesse tra usi diversi di unità immobiliari contigue qualora le immissioni superino la normale tollerabilità e che, solo In caso dl svolgimento di attività produttive, consente l'elevazione della soglia dl tollerabilità, sempre che non venga in gioco il diritto fondamentale alla salute, da considerarsi valore comunque prevalente rispetto a qualsiasi esigenza della produzione, in quanto funzionale al diritto ad una normale qualità della vita (Cass. Sez. 1, 12/07/2016 n. 14180; in senso conforme, Cass Sez. 2, n. 35856 del 2017)".

Trovo assai aderenti ai principi generali del vigente ordinamento, le ragioni addotte dal giudice supremo di legittimità in quanto, atteso che il diritto dispositivo di norme è sempre l'esito di una comparazione di interessi contrapposti, nel caso di specie, l'affievolimento dell'elevazione delle soglie di tollerabilità previsto dalla legge quando le immissioni derivino da attività produttive, deve "cedere il passo" al prevalente valore del diritto alla salute.

Tale ordinanza costituisce un precedente di tutto rilievo, anche per altri casi simili per i quali si verifichino medesime situazioni, o assai prossime a quelle che hanno occasionato l'ordinanza in questione.

Ciò dispiega ai privati o a loro associazioni, la possibilità di adire la giurisdizione della Corte di Cassazione per l'interessante precedente.


Referente Nazionale Metrologia legale del

Comitato Tecnico Scientifico del Centro Tutela Legale e di Migliore Tutela

Cav. Claudio Capozza


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