Chi è responsabile, il condominio o il soggetto che ha materialmente messo i bidoni? La sentenza del tribunale di Napoli

Il fatto

Un condominio partenopeo proponeva ricorso innanzi al Tribunale di Napoli avverso l'ordinanza di pagamento con la quale il Comune ingiungeva la somma di euro 514,50, a titolo di sanzione amministrativa, per l'asserita violazione dell'ordinanza sindacale recante "Disposizioni urgenti per ridurre le criticità del ciclo dei rifiuti". Più precisamente, l'ingiunzione traeva origine dal verbale di accertamento ex art. 14 L. n. 689/1981, redatto dalla Polizia Locale che accertava quanto segue: "i bidoni dati in carico al condominio da utilizzare per la raccolta dei rifiuti organici erano su strada in orario non consentito. L'ente di gestione ha eccepito l'infondatezza dell'ingiunzione emessa, non essendo imputabile l'asserita violazione per illecito amministrativo al condominio, trattandosi di sanzioni conseguenti ad una responsabilità di natura personale e in assenza dell'individuazione dell'effettivo autore.

La decisione

Il Tribunale di Napoli ha accolto l'opposizione con conseguente annullamento dell'ordinanza di ingiunzione impugnata. Difatti, in tema di sanzioni amministrative, è responsabile di una violazione solo la persona fisica a cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione. Difatti, l'autore dell'illecito amministrativo può essere esclusivamente la persona fisica, con esclusione di entità astratte come società o enti in genere (Cassazione civile, sez. lav., 28/07/2000, n. 9975), in quanto l'art. 3, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, prevede che nelle violazioni in cui sia applicabile una sanzione amministrativa ciascuno sia responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. In tema di sanzioni amministrative, secondo la disciplina della Legge 24 novembre 1981, n. 689, l'autore della violazione rientrante nell'ambito di applicazione della legge, e quindi il diretto destinatario dell'ordinanza ingiunzione che irroga la sanzione pecuniaria e ne intima il pagamento, può essere soltanto la persona fisica, mentre la circostanza che tale persona fisica abbia agito come organo o rappresentante di una persona giuridica spiega rilievo solo al diverso fine della responsabilità solidale di quest'ultima, ai sensi dell'art. 6 della Legge citata (Cassazione civile, sez. III, 21/09/2000, n. 12497). Nel caso di specie il verbale (cui rinvia l'ordinanza ingiunzione) contiene un generico richiamo alla violazione delle ordinanze sindacali sicchè non è dato finanche comprendere quale sia il precetto concretamente violato, circostanza da cui trarsi chi possa considerarsene responsabile.

La condotta incriminata oggetto di accertamento risulta, infatti, essere la collocazione sulla strada dei bidoni per la raccolta differenziata (organico) in orario non consentito; tuttavia difetta qualsivoglia specifica individuazione della norma incriminatrice e sanzionatoria, non essendo sufficiente, allo scopo il generico ed indifferenziato richiamo ad ordinanze sindacali. A ciò si aggiunge la concreta impossibilità, per le ragioni sopra individuate, di individuare il soggetto trasgressore di condotte materiali quale quella appena individuata.

Pertanto, per le ragioni di cui sopra il Tribunale di Napoli con la sentenza n. 1059/2025 ha accolto il ricorso e annullato l'atto impugnato.


Avv. Gianpaolo Aprea
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