Il contratto di specialità è un istituto giuridico che regola il rapporto tra il paziente e la struttura sanitaria, pubblica o privata, nell'ambito dell'erogazione di prestazioni sanitarie

Il contratto di spedalità: natura e inquadramento giuridico

Il contratto di spedalità implica obblighi specifici a carico della struttura e del personale medico, con una particolare attenzione alla responsabilità in caso di eventi avversi, inclusa la morte del paziente.

Si tratta di un contratto atipico, qualificato dalla giurisprudenza come contratto di spedalità o di assistenza sanitaria. E' un contratto a prestazioni corrispettive, in cui la struttura sanitaria si obbliga a fornire cure adeguate e il paziente a corrispondere il pagamento (se previsto).

Secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, la struttura sanitaria assume una responsabilità contrattuale nei confronti del paziente. In particolare, l'ente ospedaliero è obbligato non solo alla prestazione sanitaria in sé, ma anche a garantire:

• La qualità e l'idoneità delle attrezzature;

• La corretta organizzazione del servizio sanitario;

• L'adeguata competenza del personale medico e infermieristico.

La responsabilità della struttura sanitaria in caso di morte del paziente

Quando si verifica il decesso di un paziente, la responsabilità della struttura sanitaria può derivare da due fonti principali:

• Responsabilità per fatto proprio " riguarda le carenze organizzative e strutturali della clinica o dell'ospedale.

• Responsabilità per fatto altrui " riguarda l'operato negligente dei medici e del personale sanitario operante nella struttura.

Responsabilità per fatto proprio

La struttura sanitaria può essere chiamata a rispondere per il decesso del paziente se emerge un deficit organizzativo. La giurisprudenza ha individuato diversi casi in cui l'ospedale può essere considerato responsabile, tra cui:

• Insufficiente numero di medici e infermieri;

• Malfunzionamento o inadeguatezza delle attrezzature sanitarie;

• Ritardi nell'assistenza o nella somministrazione di cure necessarie.

Ad esempio, la Cassazione ha ribadito che la carenza di mezzi e risorse non esonera la struttura sanitaria dalla responsabilità, salvo che essa dimostri di aver adottato tutte le misure possibili per garantire la sicurezza del paziente (Cass. Civ., Sez. III, n. 13547/2021).

Responsabilità per fatto altrui

Oltre alla propria responsabilità organizzativa, la struttura risponde anche per il comportamento colposo dei medici e del personale sanitario ai sensi dell'art. 1228 c.c. (responsabilità per fatto degli ausiliari).

Se un medico commette un errore diagnostico o terapeutico che causa il decesso del paziente, il soggetto danneggiato (ossia gli eredi del paziente) può agire sia nei confronti del medico che nei confronti della struttura ospedaliera, la quale risponde in via solidale con il sanitario (Cass. Civ., Sez. III, n. 28985/2019).

L'onere della prova

Uno degli aspetti più dibattuti è l'onere probatorio. Secondo l'orientamento giurisprudenziale, il paziente (o gli eredi in caso di decesso) ha l'onere di provare l'esistenza del contratto e il nesso tra la condotta della struttura e l'evento dannoso.

Tuttavia, spetta alla struttura dimostrare di aver adempiuto correttamente alle proprie obbligazioni e di non aver avuto alcuna colpa nella causazione del decesso (Cass. Civ., Sez. III, n. 577/2008).

Inoltre, in tema di danno da perdita di chance di sopravvivenza, la Cassazione ha stabilito che la responsabilità sussiste anche quando non sia possibile accertare con assoluta certezza il nesso causale tra condotta sanitaria e decesso, purché il comportamento negligente abbia ridotto le possibilità di sopravvivenza del paziente (Cass. Civ., Sez. III, n. 16919/2018).

Profili risarcitori

In caso di decesso del paziente per responsabilità della struttura sanitaria, gli eredi possono agire per ottenere il risarcimento del danno.

Le voci di danno risarcibili includono:

• Danno biologico terminale (sofferenza fisica prima della morte);

• Danno morale per la sofferenza patita dal defunto prima del decesso;

• Danno tanatologico (riconosciuto solo in alcune pronunce);

• Danno da perdita del rapporto parentale (spettante ai congiunti del defunto).

L'ammontare del risarcimento viene determinato sulla base delle tabelle risarcitorie adottate dai tribunali, con particolare riferimento a quelle di Milano.

Conclusioni

Il contratto di specialità impone alla struttura sanitaria obblighi stringenti, che non si esauriscono nella mera erogazione della prestazione medica, ma si estendono alla corretta organizzazione dell'assistenza sanitaria.

In caso di decesso del paziente, la responsabilità della struttura può derivare sia da carenze organizzative che da errori del personale sanitario. L'onere della prova risulta particolarmente rilevante, con una distribuzione che favorisce il paziente o i suoi eredi nella richiesta di risarcimento.

Le pronunce giurisprudenziali dimostrano come i giudici siano sempre più inclini a riconoscere un dovere di diligenza elevato a carico delle strutture sanitarie, garantendo un sistema di tutela efficace per i pazienti e i loro familiari.



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