Il Senato ha approvato in via definitiva la modifica dell'art. 2407 del Codice civile sulla responsabilità dei sindaci

Gli organi di controllo delle società di capitali

Il collegio sindacale o il sindaco unico sono due degli organi di controllo che svolgono un ruolo fondamentale nelle società di capitali. Infatti, essi operano accanto agli amministratori e sono parte di un sistema organizzativo complesso finalizzato a far emergere, tempestivamente, i primi sintomi della crisi dell'impresa e a tutelare l'intera economia.

Il collegio sindacale o sindaco unico garantiscono il buon funzionamento della gestione aziendale e controllano che l'amministrazione della società si svolga nel rispetto della legge e dell'atto costitutivo, a tutela del capitale in essa investito dai soci e delle ragioni dei creditori sociali che indirettamente finanziano l'impresa e contribuiscono al suo consolidamento.

Come stabilito dall'art.2403 c.c. il collegio sindacale "vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409 bis, terzo comma."

I doveri dei sindaci

Accanto al generale dovere di vigilanza si pongono alcuni doveri a contenuto specifico. Pertanto, i sindaci sono chiamati ad adempiere ad alcuni obblighi in via sostitutiva rispetto agli amministratori, per il caso di loro cessazione o per il caso di loro omissioni. Inoltre, devono compiere atti che vanno a completare un più ampio iter procedimentale che ruota attorno a una deliberazione degli amministratori. Ai sindaci, poi, sono affidate alcune specifiche mansioni che, a stretto rigore, avrebbero a che fare con funzioni di controllo contabile. Infine, i sindaci hanno il dovere di assistere alle riunioni degli altri organi sociali, alle adunanze del Consiglio di amministrazione e a quelle del comitato esecutivo quali attività strumentali alla funzione di controllo.

La responsabilità dei sindaci

L'art. 2407 c.c. delinea i limiti della responsabilità dei sindaci ed è stato oggetto di una modifica attuata con il disegno di legge 1155 che il 12 marzo è stato approvato definitivamente (e all'unanimità) dall'Aula del Senato.

La disposizione, nel testo antecedente alla modifica, stabilisce, in primo luogo, che i sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico. Essi sono chiamati a rispondere della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Il secondo comma della disposizione in esame stabilisce che i sindaci sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

La norma in esame, dunque, prevede che a carico dei sindaci sia ravvisabile, in primo luogo, una responsabilità esclusiva connessa alla violazione dei doveri specifici su di essi incombenti e al conseguente danno alla società. Inoltre, si configura una responsabilità concorrente connessa alla violazione del più generale dovere di vigilanza sull'amministrazione e al fatto di non aver impedito agli amministratori, di arrecare un danno alla società, ai soci, ai creditori e ai terzi.

L'art.2407 c.c. prevede che la responsabilità concorrente sia solidale, sia nei rapporti con gli amministratori, sia nei rapporti fra i sindaci stessi. Pertanto, l'azione di responsabilità e di risarcimento del danno può essere proposta anche contro uno solo dei componenti del collegio.

La normativa in esame prevede, altresì, che l'esercizio di tale azione si prescriva nel termine di cinque anni, a decorrere dal giorno in cui il danno si è verificato.

La nuova formulazione dell'art. 2407 c.c.

Per effetto della legge approvata in Senato l'art. 2407 c.c., ribadendo che i sindaci che abbiano agito (o omesso di agire) in violazione dei propri doveri sono responsabili nei confronti della società, dei soci, dei creditori e dei terzi, pone dei limiti alla loro responsabilità patrimoniale.

Salvo il caso in cui i sindaci abbiano tenuto una condotta dolosa, rispondono del danno arrecato in proporzione al compenso annuo percepito, secondo il seguente schema:

  • compensi fino a 10.000 euro: responsabilità limitata a 15 volte il compenso;
  • compensi tra 10.000 e 50.000 euro: responsabilità fino a 12 volte il compenso;
  • compensi superiori a 50.000 euro: responsabilità fino a 10 volte il compenso.

Inoltre, il legislatore ha aggiunto un ulteriore comma dove ha stabilito che il termine per esercitare l'azione di responsabilità è fissato in cinque anni dal deposito della relazione ex articolo 2429 del Codice Civile, cioè della relazione allegata al bilancio relativo all'esercizio in cui si è verificato il danno.

Conclusioni

La modifica è stata salutata con entusiasmo dai commercialisti. Infatti, nel corso degli anni, il regime di responsabilità solidale e illimitata previsto dall'art. 2407 c.c. ha dissuaso molti professionisti dallo svolgimento dell'attività di controllo affidata al sindaco, che è fondamentale per garantire alle società un adeguato assetto organizzativo.

Inoltre, come rilevato dal Consiglio nazionale dei commercialisti, è possibile stimare in più di 40.000 sui circa 121.000 totali, i commercialisti italiani impegnati attivamente come componenti di un collegio sindacale, o come sindaco unico, per un totale di oltre 150.000 cariche, pari a circa l'80% del totale.

Pertanto, la riforma rappresenta un passo fondamentale per un sistema più giusto ed equilibrato a vantaggio dell'intero settore e della collettività.


Dott.ssa Alfonsina Biscardi

Consulente per le attività degli studi legali

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