Il concordato semplificato
Il concordato semplificato, introdotto dall'art. 25-sexies del D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, CCI), rappresenta una procedura di risoluzione della crisi d'impresa riservata agli imprenditori che abbiano avviato, senza esito positivo, la procedura di composizione negoziata. Tale strumento mira a favorire un rapido accordo con i creditori per evitare il fallimento, garantendo al contempo una distribuzione equa dell'attivo disponibile. Tuttavia, il recente caso affrontato dal Tribunale di Lecce, evidenzia le difficoltà pratiche di applicazione di tale istituto.
Il procedimento di concordato semplificato
Il concordato semplificato è un'innovativa modalità di risoluzione della crisi che, a differenza del concordato preventivo, non richiede l'approvazione dei creditori. L'imprenditore, al termine della composizione negoziata, può proporre un piano che prevede la liquidazione del patrimonio e la distribuzione delle risorse ai creditori. Il Tribunale valuta la proposta in sede di omologa, verificandone la fattibilità e la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale.
Nel caso in esame, la società in crisi, sfumata la composizione negoziata, ha presentato istanza di concordato semplificato il 29 febbraio 2024, proponendo un piano basato su:
- La cessione di crediti fiscali derivanti dal Superbonus 110%;
- La compensazione di ulteriori crediti erariali;
- Gli incassi da affitti di rami d'azienda;
- La liquidazione di beni aziendali.
Tuttavia, il Tribunale ha riscontrato numerose criticità, che hanno condotto al rigetto della proposta di omologa.
Le criticità del piano di concordato
Il decreto del Tribunale di Lecce del 18 febbraio 2025 (sotto allegato) evidenzia alcune problematiche giuridiche di rilievo:
a) Incertezza sull'Attivo Disponibile
La massa attiva proposta dalla società risultava in gran parte aleatoria, in quanto fondata su crediti fiscali e incassi da affitti non ancora concretamente realizzati. In particolare, il credito di 624.000 euro vantato nei confronti di un terzo risultava litigioso, con una sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ottenuto. Questa incertezza ha reso la proposta non adeguatamente garantita per i creditori.
b) Insufficienza delle Garanzie
Il Tribunale di Lecce ha sottolineato che l'affitto di un ramo d'azienda ad altra società presentava una cauzione sotto forma di assegno circolare non trasferibile, ma senza ulteriori garanzie per la copertura degli anni restanti di contratto. Sarebbe stato opportuno prevedere una fideiussione bancaria o altra forma di garanzia concreta.
c) Mancata Chiarezza sulle Passività e sui Cantieri Attivi
La società non ha fornito un quadro completo dei cantieri attivi, i quali potrebbero rappresentare non solo fonti di attivo, ma anche potenziali passività derivanti da inadempimenti contrattuali o contenziosi in corso.
d) Assenza di una Cessione Pro Soluto dei Crediti
Per garantire una maggiore certezza dell'attivo realizzabile, sarebbe stato preferibile cedere i crediti fiscali pro soluto a società specializzate nel recupero, piuttosto che limitarsi a manifestare l'intenzione di farlo.
La decisione del Tribunale di Lecce e le implicazioni giuridiche
Alla luce di tali criticità, il Tribunale di Lecce ha rigettato l'istanza di omologa del concordato semplificato (provvedimento in allegato), sottolineando come le previsioni di realizzo dell'attivo fossero troppo incerte e non supportate da elementi documentali adeguati. La decisione conferma un principio fondamentale del diritto concorsuale: la protezione dei creditori e la necessità di garantire una distribuzione equa e trasparente delle risorse disponibili. In assenza di certezze sugli attivi, il Tribunale non può autorizzare una procedura che rischierebbe di arrecare pregiudizio ai creditori rispetto alla liquidazione giudiziale ordinaria.
Conclusioni
Il caso in esame rappresenta un esempio emblematico delle difficoltà di applicazione del concordato semplificato. Nonostante la sua finalità di garantire una risoluzione rapida della crisi, il Tribunale di Lecce ha ribadito che la proposta deve essere fondata su dati concreti e attendibili. La giurisprudenza futura potrà fornire ulteriori chiarimenti sulla necessità di garanzie più stringenti nella valutazione dell'attivo, al fine di evitare utilizzi distorti dell'istituto e garantire un'effettiva tutela del ceto creditorio.
Avv. Antonio Sansonetti
Patrocinante innanzi le Magistrature superiori
E-mail: avv.sansonettiantonio@gmail.com
Scarica pdf decreto Trib. Lecce febbraio 2025• Foto: 123rf.com