L'ordinanza n. 449/2025 della Corte di Cassazione ha precisato che le spese sostenute per l'assistenza a persone affette da disabilità grave e permanente sono integralmente deducibili ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), indipendentemente dalla qualifica professionale del prestatore di assistenza.
La pronuncia affronta una questione interpretativa di rilievo: la deducibilità delle spese di assistenza deve ritenersi ammissibile anche laddove il prestatore del servizio non sia in possesso di una specifica qualifica professionale" La Corte di Cassazione ha risposto affermativamente, motivando la propria decisione sulla base dei principi di tutela rafforzata delle persone con disabilità e dei loro nuclei familiari.
Il caso esaminato concerneva un contribuente che aveva operato la deduzione delle spese sostenute per l'assistenza della coniuge, riconosciuta invalida al 100%. L'Agenzia delle Entrate aveva contestato tale deduzione, ritenendo ammissibili esclusivamente le spese sostenute per personale qualificato. Dopo un iter giudiziario articolato, la Suprema Corte ha respinto il ricorso dell'Amministrazione finanziaria, statuendo che il criterio determinante ai fini della deducibilità è la finalità assistenziale e non la qualifica professionale del prestatore.
Secondo la Cassazione, il concetto di "assistenza specifica" deve essere interpretato in relazione alla funzione dell'attività svolta, ovvero il sostegno continuativo a un soggetto in condizione di disabilità grave e permanente, senza che rilevi la qualifica professionale dell'assistente. Pertanto, risultano deducibili anche le spese per l'assistenza prestata da collaboratori domestici, a condizione che l'assistito sia riconosciuto come disabile grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge n. 104/1992 e che le spese siano debitamente documentate e finalizzate alla cura della persona.
L'ordinanza pone altresì in evidenza la distinzione tra due differenti discipline fiscali in materia:
• Da un lato, l'articolo 10, comma 1, lettera b) del TUIR, che consente la deduzione integrale delle spese di assistenza per soggetti con disabilità grave e permanente, senza alcuna limitazione relativa alla qualifica dell'assistente;
• Dall'altro, l'articolo 15, comma 1, lettera c) del TUIR, che prevede una detrazione d'imposta pari al 19% per le spese di assistenza a soggetti non autosufficienti, con l'applicazione di specifici limiti di importo e di reddito.
La Corte ha pertanto escluso la possibilità di assimilare le spese per l'assistenza a disabili gravi a quelle sostenute per soggetti non autosufficienti, evidenziando come il TUIR preveda un trattamento fiscale più favorevole per le persone riconosciute disabili ai sensi della Legge 104/1992.
Resta da verificare se l'Agenzia delle Entrate accoglierà tale orientamento giurisprudenziale favorevole ai contribuenti. In ogni caso, l'ordinanza rappresenta un punto di svolta significativo, mirando a garantire un sistema fiscale più equo, che tenga conto dell'onere economico derivante dall'assistenza continuativa alle persone con disabilità.