Il presente articolo si occuperà dell'analisi, e delle conseguenze giuridiche, in ordine al difetto di omologazione del dispositivo rilevatore di velocità "autovelox fisso" (violazione e falsa applicazione dell'art. 142 co 6 c.d.s.), nonchè della violazione delle norme in tema di segnaletica stradale (violazione dell'art. 4 l. n. 168/2002 et art 142, comma 6-bis c.d.s.).
Con precipuo riferimento alla prima tematica affrontata, si ricorda che la sopra calendata norma statuisce, al comma 6, che "Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento."
Orbene, volendo partire da una preliminare, seppur necessaria, definizione giuridica di "omologazione", la stessa viene definita quale "processo tecnico-amministrativo che garantisce affidabilità e precisione dei dispositivi".
Chiusa tale preliminare parentesi, volendo entrare nel merito della vexata quaestio, risulta sostanzialmente univoco l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, la quale, per diversi anni, si è sempre espressa in maniera sostanzialmente unanime sull'argomento.
Per completezza difensiva, al fine di fornire un quadro normativo quanto più chiaro al lettore, si riportano le innumerevoli pronunce degli Ermellini.
In primo luogo, per quanto concerne la definizione di omologazione, di particolare pregio appare la pronuncia della Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza n. 20492 del 24/07/2024, la quale ha statuito che "Tale esplicito riferimento normativo all'obbligatorietà dell'omologazione è in linea con il più generale principio di garanzia in materia di accertamenti rimessi a mezzi tecnici di rilevamento automatico: l'omologazione, infatti, consiste in una procedura che - pur essendo amministrativa - ha anche natura necessariamente tecnica; tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato: requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso (Cass. Sez. 2, n. 10505 del 18.04.2024)".
Ed ancora, volendo tracciare una linea di confine tra il concetto di omologazione e quello di approvazione ministeriale, la Suprema Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza n. 20913 del 26/07/2024 ha altresì statuito che "è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, poiché la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non è equipollente giuridicamente all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142 co. 6 d.lgs. 285/1992. Si tratta infatti - ex artt. 142 co. 6 d.lgs. 285/1992 c.d.s. e 192 d.p.r. 495/1992 (regolamento di esecuzione del c.d.s.) - di procedimenti strutturalmente e funzionalmente diversi".
Ed ancora, sempre con precipuo riferimento alla distinzione tra omologazione ed approvazione ministeriale, la Suprema Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.10505 del 09/03/2024 ha statuito che "la questione di diritto sottoposta all'attenzione del Collegio consiste nello stabilire se possa ritenersi, sul piano giuridico, equipollente all'omologazione la sola preventiva approvazione dell'apparecchio …" continuando nell'affermare che "il procedimento di approvazione costituisce un passaggio propedeutico (ma comunque dotato di propria autonomia) al fine di procedere all'omologazione (costituente, perciò, frutto di un'attività distinta e consequenziale) dell'apparecchio di rilevazione elettronica della velocità".
Chiarisce il Giudice di legittimità che "l'omologazione, quindi, consiste in una procedura che - pur essendo amministrativa (come l'approvazione) - ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore, secondo l'omari univoca giurisprudenza di questa Corte; cfr. da ultimo, Cass. N. 14597/2021) … il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi - si badi - che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr. Cass. N. 3335/2024)".
Merita inoltre particolare menzione la linea seguita dagli Ermellini avendo riguardo alle Circolari Ministeriali, ai sensi della quale "naturalmente non possono avere un'influenza sul piano interpretativo - a fronte di una chiara ermeneusi basata sulle fonti normative primarie - le circolari ministeriali, le quali sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione basata, però, su un approccio che, per l'appunto, non trova supporto nelle suddette fonti primarie e che, in quanto tali, non possono essere derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo".
Ed ancora "stante l'inequivocabile precetto di cui all'art.142, comma 6, c.d.s., laddove l'utilizzo dell'espressione "debitamente omologati" impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire "fonte di prova" per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità".
Sul punto, per brevità espositiva, si riporta un elenco di tutti i precedenti giurisprudenziali in materia: Cass. Ordinanza 20 settembre 2023, n. 26896; Cass.533/2018; Cass. n.35830/2021; Cass. 12/07/201;, Cass.n. 18354; Cass. Civ. n. 5122/11; Cass. Civ. n. 1921/19 ; Cass. n. 14597 del 2021; Corte di Cassazione Sezione VI Civile Ordinanza 17 marzo 2022, n. 8694 ; Cass. n. 10463 del 2020; Cass. ordinanza n. 8694 del 17.03.2022; Cass. n. 10463 del 2020; Cass. n. 14597 del 2021 ; Cass. ordinanza n. 14597/2021 Cass. sentenza n. 15042/2011; Sentenza del Giudice di Pace di Borgo Valsugana, n. 43 del 20.12.2023; Tribunale di Roma, sez. XIII, sent. n° 4652 del16/03/21; Tribunale di Torino, sentenza n° 3420 del 2020; Sentenza del Giudice di Pace di Belluno, n. 6 del 10.01.2023; Sentenza del Giudice di Pace di Alessandria, n.ri 246 e 263 del 28.07.2022; Sentenza del Giudice di Pace di Oriolo, n. 22 del 24.03.2022; Sentenza del Giudice di Pace di Pescara, n. 1152 del 14.09.2021; Sentenza del Giudice di Pace di Treviso, n. 400 del 24.05.2021; Sentenze del Giudice di Pace di Belluno, n. 119 del 04.05.2021, e n.ri 157 e 158 del 08.06.2021; Sentenza del Giudice di Pace di Milano, n 1865 del 18.03.2021; Sentenza del Giudice di Pace di Treviso, n. 184 del 04.03.2021 e n. 384 del 22.06.202; , Sentenza del Giudice di Pace di Milano n.18 del 10/02/2021; Sentenza del Giudice di Pace di Milano, n. 18 del 10.02.2021; Sentenza del Giudice di Pace di Lodi, n. 57 del 27.01.2021; Sentenza del Giudice di Pace di Milano, n. 106 del 07.01.2021; Sentenza del Giudice di Milano, n. 6169 del 10.12.2020; Sentenza del Giudice di Pace Arezzo del 20.01.2020; Sentenza del Giudice di Pace di Treviso, n. 443 del 08.09.2020; Sentenza del Giudice di Pace di Padova, n. 775 del 26.06.2019; Sentenza del Giudice di Pace di Milano dell'11.02.2019; Sentenza del Giudice di Pace di Padova, n. 1731 del 22.11.2018.
Sotto ulteriore e diverso profilo, con riferimento alla seconda tematica, si ricorda che affinché la segnaletica stradale possa ritenersi legittimamente apposta, deve recare una serie d'informazioni in grado di costituire un sistema segnaletico armonico, integrato, efficace e facilmente riconoscibile dall'utente, a garanzia della sicurezza e della fluidità della circolazione veicolare.
Del resto è lo stesso art. 142, comma 6-bis del C.d.S. a statuire che "Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi (...)".
Sul punto si è espressa, anche in questo caso, la Cassazione, la quale ha statuito che "per la legittimità dell'accertamento, la postazione - sia essa fissa o mobile - deve essere previamente segnalata e visibile … il requisito della preventiva segnalazione della postazione e quello della visibilità della stessa sono distinti ed autonomi e devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite autovelox (ordinanza n. 4007/2022)".
Per completezza espositiva, si ricorda infine che l'onere probatorio di dimostrare la presenza della segnaletica, in mancanza di un'attestazione fidefacente contenuta nel verbale, grava sull'amministrazione opposta, trattandosi di una condizione di legittimità della pretesa sanzionatoria.
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