La sentenza della Corte Costituzionale n. 33 del 21 marzo 2025 ha dichiarato illegittima l'esclusione delle persone singole dall'adozione internazionale dei minori residenti all'estero. Law In Action ha il piacere di ospitare un commento a prima lettura in ordine al cambiamento epocale e straordinario (si spera foriero di estensione a livello nazionale) che tale pronuncia schiude a firma della Collega Avv. Francesca Serretti Gattoni, che esercita la professione di avvocato nel foro di Pesaro; ha ricoperto varie funzioni negli organi della Camera Civile locale, del Comitato Pari Opportunità presso il COA pesarese ed è attualmente componente del Consiglio Distrettuale di Disciplina con sede ad Ancona. La Redazione del nostro Portale ha già annunciato la novità il 26 marzo 2025 con l'articolo "Adozione internazionale: ok della Consulta ai single"; questa è la nota a sentenza di commento.
Buona lettura e un ringraziamento all'Avv. Francesca Serretti Gattoni.
Adozione internazionale: l'apertura della Consulta alle persone singole non coniugate
(Avv. Francesca Serretti Gattoni)
La recentissima pronuncia della Corte Costituzionale (Corte Cost., 21.03.2025, n°33) rappresenta un punto di svolta epocale nell'ambito delle adozioni internazionali (riguardante i minori stranieri residenti all'estero), procedura sino ad oggi consentita unicamente alle persone unite in matrimonio e d'ora innanzi, invece, "astrattamente" consentita anche alle persone singole.
La Consulta ha, infatti, dichiarato illegittimo l'art. 29-bis, 1° comma, L. 184/1983 (diritto del minore ad una famiglia) nella parte in cui "non include le persone singole residenti in Italia fra coloro che possono presentare dichiarazione di disponibilità a adottare un minore straniero residente all'estero e chiedere al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione", in quanto ritenuto in contrasto con gli artt. 2 e 117, 1° comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU.
Trattasi di una sentenza innovativa sia sotto il profilo della tutela dei diritti dei minori, sia sotto quello del riconoscimento delle diverse forme di genitorialità e che potrà avere sicuramente un impatto significativo anche nell'ambito dell'adozione nazionale e, più specificatamente, in quella in casi particolari, con possibili effetti estensivi a tali istituti.
Facendo un passo indietro, nella motivazione si chiarisce anzitutto che le censure sollevate in relazione alla lesione dei principi costituzionali su richiamati si riferiscono alla condizione della persona che ha lo stato libero, in quanto non è vincolata da un matrimonio (art. 86, 1° co., seconda parte, c.c.). Pertanto, in tale definizione vi rientrerebbero sia i single, sia i non coniugati; rimarrebbe, invero, impregiudicata - chiarisce la Corte - e, allo stato, fuori da tale perimetro, la condizione della persona che non ha lo stato libero, in quanto è parte di una unione civile.
La Corte Costituzionale è approdata a tale soluzione, richiamandosi ad una serie di principi ispiratori, tra cui il diritto al rispetto della vita privata (ricomprendente al suo interno anche l'aspirazione a divenire genitori quale espressione della libertà di autodeterminazione e del diritto alla realizzazione personale), diritto che si coniuga anche con una finalità di solidarietà sociale, proprio in quanto tale aspirazione è rivolta a bambini o a ragazzi che già esistono e che necessitano di protezione.
Il tutto mettendo al centro il principio del "best interest of the child" (ovverosia, del miglior interesse del minore) nell'ottica di una effettività della sua tutela.Seguendo il ragionamento dei giudici costituzionali, se il principio ispiratore della L. 184/1983 è l'interesse del minore, che deve essere perseguito assicurandogli un ambiente familiare stabile ed armonioso - "un foye stable et harmonieux"; in linea con il principio affermato dall'art. 8, paragrafo 2, della Convenzione di Strasburgo del 1967 - occorrerà verificare se nell'attuale sistema normativo persistano, nondimeno, indici che attestano da parte del legislatore il riconoscimento ad una astratta idoneità della persona singola a garantire tale ambiente al minore.
Due di questi indici li ritroviamo nella stessa legge, in particolare, all'art 25 nei commi 4 e 5, laddove consentono l'adozione piena all'altro genitore, che ne faccia richiesta, nelle ipotesi in cui, rispettivamente, nel corso dell'affidamento preadottivo, uno dei coniugi muoia o divenga incapace, ovvero intervenga la separazione tra i coniugi affidatari.
Un ulteriore, se così vogliamo definirlo, "paradosso", è costituito dall'adozione in casi particolari, disciplinata all'art. 44, comma 3, L. 184/1983 cit., laddove si riconosce l'astratta idoneità della persona singola a garantire un ambiente stabile ed armonioso addirittura rispetto a minori che, di norma, richiedono un impegno particolarmente elevato. Nello specifico, infatti, le ultime due previsioni fanno riferimento a minori affetti da disabilità (art. 3, comma 1, L. 104/1992) che siano anche orfani di padre e di madre, e a minori per i quali sia risultato impossibile l'affidamento preadottivo.
Vieppiù, devesi considerare che l'art. 8, paragrafo 2, CEDU stabilisce che "non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisce una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza [….]".
Cioè a dire - affermano i giudici - se l'ingerenza sia necessaria in una società democratica dipende dal suo corrispondere ad una esigenza sociale urgente e, in ogni caso, deve essere proporzionata allo scopo legittimo perseguito. E, quindi, nel caso della adozione internazionale, se scopo di tale istituto è quello di accogliere in Italia minori stranieri abbandonati, residenti all'estero, assicurando loro un ambiente stabile e armonioso, "l'insuperabile divieto per le persone singole ad accedere a tale adozione non risponde ad una esigenza sociale", bensì configura una interferenza non necessaria in una società democratica.
Tale solo può essere una lettura costituzionalmente orientata, nel contesto socio-culturale e giuridico attuale, del riconoscimento dell'idoneità "in astratto" delle persone singole ad adottare, avendo a mente che il modello della famiglia monoparentale trova riconoscimento già nella nostra Costituzione.
Tale idoneità astratta andrà poi valutata "in concreto" dal giudice, caso per caso, tenendo conto della rispondenza del soggetto in questione anche agli altri requisiti legali previsti, quali l'età ed il suo essere "affettivamente idoneo e capare di educare, istruire e mantenere i minori che intenda adottare". Tale soluzione è,inoltre, in linea con i precedenti della medesima Corte Costituzionale che già nel lontano 1981 (Corte Cost., n° 11/1981) aveva valorizzato il rilievo che il giudice dovesse perseguire "la soluzione ottimale in concreto per l'interesse del minore" e l'importanza della rete famigliare di riferimento e di supporto dell'aspirante genitore (Corte Cost. nnç 183/2023 e 79/2022).
La portata innovativa di tale pronuncia, oltre ad aprire la strada a diverse possibili applicazioni estensive, sia nell'ambito del riconoscimento automatico delle adozioni estere, che nell'ampliamento dei casi di adozione in casi particolari con una valutazione più flessibile dei requisiti, sia, si spera, anche nella adozione nazionale, le cui domande sono sensibilmente diminuite negli ultimi anni.
Autrice: Avv. Francesca Serretti Gattoni (foro di Pesaro)