Il Tribunale di Ivrea ha ritenuto che Poste sia venuta meno al dovere di trasparenza ed informazione

BFP scaduti: la vicenda

In data 11 agosto 2001 un risparmiatore sottoscriveva 5 buoni fruttiferi postali ("BFP") dal valore di euro 5.000 cadauno, su moduli cartacei ove era indicata la dicitura "buono postale fruttifero a termine", con l'aggiunta a penna della serie "AA2". Recatosi in data 22 gennaio 2022 presso gli sportelli di Poste Italiane, al fine di ottenere il rimborso dei titoli, il funzionario interpellato gli negava il rimborso del capitale investito e degli interessi adducendo essere intervenuta la prescrizione del diritto al rimborso, essendo trascorsi oltre dieci anni dalla scadenza dei titoli, prevista a 7 anni dalla data di emissione.

Decideva, di conseguenza, di adire l'autorità giudiziaria, deducendo che il mancato rimborso del capitale investito fosse stato causato dalla condotta tenuta da Poste Italiane, in contrasto con i doveri informativi incombenti su di essa in favore dei suoi clienti, chiedendo di conseguenza la condanna di quest'ultima al risarcimento del danno subito, quantificato in misura pari al capitale investito, oltre alla rivalutazione a far data dall'acquisto dei Buoni.

Mancata consegna foglio informativo

Il Tribunale di Ivrea, richiamato il quadro normativo di riferimento e in particolare gli obblighi informativi gravanti su Poste Italiane, ha rilevato, con la sentenza n. 465 pronunciata in data 27 marzo 2025 (sotto allegata), che la convenuta non ha provato in giudizio, come era invece suo onere, di avere adempiuto alle prescrizioni dettate dal citato D.M., non avendo dato prova di aver consegnato all'attore, al momento della sottoscrizione dei titoli, un foglio informativo contenente la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni e segnatamente l'indicazione del termine di scadenza, essendo piuttosto apposta sul titolo la sola dizione "a termine" e l'indicazione della data di prescrizione del diritto al rimborso.

Prova dell'adempimento che era tenuta a fornire posto che "In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento" Ex plurimis Cassaz.civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 13685 del 21/05/2019.

Principi di correttezza e buona fede

Nella decisione, il Giudice eporediese, richiamando alcune pronunce della giurisprudenza di merito, in particolare la sentenza del Tribunale di Roma n. 10051/2024 e della Corte di Appello di Napoli n. 3719/2024, prodotte in atti dall'attore, ha ritenuto che gli obblighi di trasparenza che il legislatore disciplina espressamente quando si tratta di rapporti negoziali asimmetrici (cfr. a titolo esemplificativo art 21 TUF, 117 TUB e 3 D.M. 19/12/2000), costituiscono declinazione dei principi di buona fede e correttezza, operanti in tutta la vicenda negoziale (art.1337, 1366, 1375 cod. civ.), il cui fondamento è direttamente rinvenibile nel più generale dovere di solidarietà sociale costituzionalmente imposto ex art. 2 della carta fondamentale.

Sotto questo profilo, come ribadito da ultimo dalla Cassazione con la sentenza n. 7358 del 07/03/2022, è orientamento ormai costante in sede di legittimità, quello secondo cui "i princìpi di correttezza e buona fede nell'esecuzione e nell'interpretazione dei contratti, di cui agli artt. 1175, 1366 e 1375 cod. civ., rilevano sia sul piano dell'individuazione degli obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti", sostanziandosi la buona fede nell'esecuzione del contratto "in un generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere tanto da specifici obblighi contrattuali, quanto dal dovere extracontrattuale del "neminem laedere" (Cass. 4.5.2009, n. 10182).

Tale funzione di protezione è vieppiù intensa quando il rapporto contrattuale si instaura tra un investitore e un soggetto pubblico che, nonostante la forma privatistica, svolge una funzione di pubblica utilità sostanziantesi nella raccolta del risparmio, tramite collocamento dei buoni postali.

La decisione

Secondo il Tribunale di Ivrea "la funzione stessa dei buoni postali (…) non tollererebbe un'interpretazione diversa la quale, ponendo a carico dei sottoscrittori le conseguenze del mancato adempimento di un preciso onere informativo a carico dell'Ente emittente (a tutela del risparmiatore), quale la consegna del Foglio Informativo contenente la descrizione dettagliata delle caratteristiche (…) finirebbe per compromettere (o almeno per indebolire grandemente), le esigenze di tutela del risparmio diffuso cui si ispirano le norme sopra richiamate".

Il Tribunale di Ivrea, di conseguenza, discostandosi da precedenti di segno contrario pronunciati precedentemente in materia, ha condannato Poste Italiane a risarcire il danno conseguente, liquidato in misura pari al capitale investito oltre rivalutazione Istat dalla data di acquisto dei buoni a quella di instaurazione del giudizio.

Scarica pdf sentenza Tribunale di Ivrea n. 467/2025

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: