Spese a carico del SSN
Il Tribunale di Grosseto, con sentenza depositata in data 25 marzo 2025, ha condannato la Società della Salute di Grosseto (CoeSO) al pagamento degli oneri di ricovero relativi a una paziente affetta da grave forma di schizofrenia e ulteriori comorbilità. Tale pronuncia si inserisce nell'orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte di Cassazione, secondo cui anche in regime di lungoassistenza le prestazioni sociosanitarie ad alta integrazione sanitaria devono essere integralmente a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
Il caso di specie
La vicenda sottoposta al vaglio del Giudice trae origine dal ricovero della signora F., affetta sin dalla giovane età da schizofrenia di particolare gravità e da altre comorbilità, assistita per oltre ventuno anni dalla sorella, titolare della funzione di amministratore di sostegno. Il ricovero in struttura è stato disposto dalle Istituzioni sociosanitarie, avendo rilevato l'impossibilità di garantire cure adeguate in ambito domiciliare.Profili giuridici di rilievo
La decisione del Tribunale presenta carattere innovativo per il territorio toscano sotto diversi profili:1. Riconoscimento della legittimazione passiva di CoeSO
Il Giudice ha confermato che la Società della Salute, in quanto ente consortile deputato per legge regionale (L.R. Toscana n. 40/2005, art. 71-bis) all'erogazione delle prestazioni sociosanitarie, risulta legittimata passivamente nel giudizio, essendo tenuta a reperire le necessarie risorse finanziarie tra gli enti consorziati (ASL e Comune di riferimento).
2. Sufficienza delle allegazioni probatorie
Il Tribunale ha ritenuto che le prove fornite dalla parte ricorrente (cartelle cliniche, valutazioni multidisciplinari e consulenza tecnica di parte) fossero sufficienti a qualificare le prestazioni erogate come sociosanitarie ad alta integrazione sanitaria, ai sensi dell'art. 3-septies del D.lgs. n. 502/1992, escludendo la necessità di una perizia d'ufficio.
3. Diritto alla copertura integrale delle spese
Accertata la natura sociosanitaria delle prestazioni, il Giudice ha sancito il diritto della paziente alla copertura totale dei costi da parte dell'ente convenuto, stabilendo che la sentenza abbia esecuzione immediata sino a eventuali nuove determinazioni.
4. Principio di prevalenza della natura della prestazione
La decisione ribadisce il principio per cui la qualificazione giuridica della prestazione sociosanitaria (e la conseguente ripartizione degli oneri) dipende dalla patologia e dal fabbisogno assistenziale del paziente, indipendentemente dalla tipologia della struttura presso cui avviene il ricovero.
In forza della pronuncia, CoeSO è stato condannato al rimborso della somma di €102.768, corrispondente agli importi versati dalla famiglia per le cure in RSA, oltre agli interessi legali e alle spese di lite. Inoltre, l'ente è tenuto a garantire la copertura integrale dei costi dell'assistenza sociosanitaria per il futuro.
La sentenza conferma un principio giuridico di rilievo: qualora l'assistenza prestata in RSA rivesta carattere prevalentemente sanitario, gli oneri devono gravare interamente sul Servizio Sanitario Nazionale, senza alcuna compartecipazione da parte del paziente o dei suoi familiari. Il provvedimento rappresenta un significativo precedente per l'applicazione della normativa in materia di assistenza sociosanitaria nella Regione Toscana.