Con una recentissima ordinanza la Cassazione è tornata ad occuparsi di affidamento e collocamento dei figli minori

Bigenitorialità: l'ordinanza della Cassazione

Con la recentissima ordinanza n. 1486/2025, la Corte di Cassazione torna ad occuparsi di affidamento e collocamento dei figli minori. Nelle decisioni in materia di famiglia, il collocamento del minore non può basarsi su semplici automatismi legati esclusivamente al ruolo di madre o di padre. Il principio affermato, pur consolidato, viene sovente disatteso dai giudici di merito.

Il caso concreto

La vicenda trae origine da un procedimento cumulativo di separazione e scioglimento del matrimonio. Con reclamo ex art. 473-bis.24 c.p.c., la madre della minore adiva la Corte di Appello di Venezia, impugnando l'ordinanza del Tribunale di Padova che disponeva in merito ai provvedimenti temporanei ed urgenti, resa all'esito dell'udienza di comparizione personale dei coniugi. In particolare, la reclamante censurava l'ordinanza impugnata nella parte in cui aveva disposto il collocamento paritario della figlia minore, ritenendo tale decisione inadeguata rispetto all'interesse della bambina.

All'esito del giudizio di reclamo, la Corte di Appello di Venezia accoglieva l'impugnazione, decidendo per il collocamento prevalente della minore presso la madre. Tuttavia, la motivazione posta a fondamento di tale decisione risultava estremamente sintetica e, soprattutto, fondata esclusivamente sulla tenera età della bambina (3 anni). In sostanza, per la Corte d'Appello, la circostanza che la minore fosse molto piccola sarebbe stata di per sé sufficiente a giustificare il collocamento prevalente presso la madre, prescindendo da ogni approfondita valutazione delle concrete condizioni di vita e delle capacità genitoriali di entrambi i genitori. Una decisione però che non ha convinto la Suprema Corte, che ha accolto il ricorso proposto dal padre, censurando con fermezza l'approccio seguito dalla Corte territoriale.

Gli Ermellini hanno ricordato che l'art. 337-ter c.c. riconosce in capo al figlio minore il diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, anche dopo la separazione.

In tale ottica, qualsiasi decisione sul collocamento deve fondarsi su una valutazione concreta e specifica della situazione familiare, senza possibilità di applicare schemi astratti o generalizzazioni. Ciò che rileva, secondo la Cassazione, è l'accertamento puntuale delle modalità di cura e di accudimento finora adottate, delle capacità educative di ciascun genitore, della qualità della relazione instaurata con il minore e del contesto abitativo e relazionale offerto. Non è dunque legittimo attribuire rilievo esclusivo o determinante alla sola tenera età del minore, trattandosi di un criterio astratto e, come tale, non idoneo a giustificare da solo l'esclusione di un genitore dalla quotidianità del figlio.

Il collocamento del minore non può basarsi su semplici automatismi

La pronuncia appare particolarmente significativa in quanto interviene su una prassi, certamente ancora diffusa nei tribunali, che tende a privilegiare in modo quasi automatico la figura materna nei primi anni di vita del bambino. Un orientamento che, come ribadito dalla Cassazione, non trova alcun fondamento né normativo né giurisprudenziale. Si consolida così un principio di civiltà giuridica ormai imprescindibile: in materia di affidamento e collocamento dei minori non esistono regole precostituite o presunzioni assolute legate al genere del genitore, ma solo l'obbligo di verificare caso per caso quale sia la soluzione concretamente più idonea a tutelare l'interesse superiore del minore.


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