I figli debbono essere accompagnati a scuola di persona perché se marinano mamma e papà finiscono sotto processo. E' quanto sottolina la Corte di Cassazione in una sentenza (n. 33847/2007) con la quale i Giudici del Palazzaccio chiariscono che i genitori avendo l'obbligo di impartire l'istruzione obbligatoria ai figli, hanno anche "l'obbligo di vigilare e controllare il minore per assicurarsi che questi si rechi realmente a scuola per ricevere l'istruzione".
E a quanto pare non è neppure possibile giustificarsi sostenendo di non aver ricevuto una comunicazione dell'assenza dei figli da scuola perché "la colpa sufficiente per la configurabilita' della contavvenzione" di cui all'art. 731 del codice penale "e' riscontrabile gia' nell'avere omesso di adempiere il proprio dovere di sorveglianza e di vigilanza sul minore e di assicurarsi che questo si rechi a scuola per ricevere l'istruzione".
Nello specifico, la Corte evidenzia che le "lunghe assenze da scuola dei minori, provate dalle dichiarazioni dei dirigenti scolastici, non potevano sfuggire ad un genitore ligio ai doveri inerenti alla sua potesta'".
Inoltre "di fronte a lunghe e ingiustificate assenze da scuola - spiega la Corte - la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato non puo' essere esclusa dalla mancata prova della conoscenza delle comunicazioni inviate dalla autorita' scolastica".
Da qui il monito degli Ermellini a tutte le mamme e i papà di accompagnare i propri figli a scuola per assicurarsi che si rechino effettivamente in classe.
E a quanto pare non è neppure possibile giustificarsi sostenendo di non aver ricevuto una comunicazione dell'assenza dei figli da scuola perché "la colpa sufficiente per la configurabilita' della contavvenzione" di cui all'art. 731 del codice penale "e' riscontrabile gia' nell'avere omesso di adempiere il proprio dovere di sorveglianza e di vigilanza sul minore e di assicurarsi che questo si rechi a scuola per ricevere l'istruzione".
Nello specifico, la Corte evidenzia che le "lunghe assenze da scuola dei minori, provate dalle dichiarazioni dei dirigenti scolastici, non potevano sfuggire ad un genitore ligio ai doveri inerenti alla sua potesta'".
Inoltre "di fronte a lunghe e ingiustificate assenze da scuola - spiega la Corte - la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato non puo' essere esclusa dalla mancata prova della conoscenza delle comunicazioni inviate dalla autorita' scolastica".
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