La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. 33624 dello scorso 29 agosto) ha precisato che il mobbing non è reato e contro le vessazioni del datore di lavoro e/o dei colleghi, il lavoratore può tutelarsi chiedendo il risarcimento in sede civile o fare una denuncia penale per maltrattamenti.
I Giudici del Palazzaccio, sulla premessa che nel nostro Ordinamento Penale non esiste una specifica fattispecie di reato cd. "mobbing" hanno precisato che in caso di denuncia penale il lavoratore, al fine di ottenere la condanna dei colpevoli, dovrà fornire la prova della reiterazione della persecuzione e della discriminazione.
Difatti, precisano i Giudici la colpa deve incentrarsi sulla prova della reiterazione di una pluralità di atteggiamenti che convergono sia nell'esprimere l'ostilità del soggetto attivo verso la vittima sia nell'efficace capacità di mortificare e di isolare il dipendente nell'ambiente di lavoro.
Con questa decisione la Corte ha respinto il ricorso di una insegnante contro il Presidente della sua scuola denunciato per mobbing.
I Giudici del Palazzaccio, sulla premessa che nel nostro Ordinamento Penale non esiste una specifica fattispecie di reato cd. "mobbing" hanno precisato che in caso di denuncia penale il lavoratore, al fine di ottenere la condanna dei colpevoli, dovrà fornire la prova della reiterazione della persecuzione e della discriminazione.
Difatti, precisano i Giudici la colpa deve incentrarsi sulla prova della reiterazione di una pluralità di atteggiamenti che convergono sia nell'esprimere l'ostilità del soggetto attivo verso la vittima sia nell'efficace capacità di mortificare e di isolare il dipendente nell'ambiente di lavoro.
Con questa decisione la Corte ha respinto il ricorso di una insegnante contro il Presidente della sua scuola denunciato per mobbing.
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