La Corte di Cassazione (Sentenza n. 17898 del 22 agosto 2007) ha stabilito che il lavoratore che si assenti dal posto di lavoro anche per un solo giorno deve, al rientro, certificare l'assenza nel caso in cui il datore di lavoro, ravvisandone l'opportunità, lo richieda.
Gli Ermellini hanno infatti precisato che la possibilità del datore di lavoro di richiedere il certificato anche per le assenze di un solo giorno, è legittima anche se la prassi aziendale e/o il CCNL non prevede nessun obbligo in tal senso e che, nel caso in cui il lavoratore non ottemperi alla richiesta, può essergli decurtata la paga.
Osserva infatti la Corte che nel caso in cui non venga fornita la prova dell'assenza giustificata dalla malattia, mancano le condizioni che consentano di ritenere dovuta da parte del datore di lavoro una prestazione imputabile a titolo di retribuzione.
Gli Ermellini hanno infatti precisato che la possibilità del datore di lavoro di richiedere il certificato anche per le assenze di un solo giorno, è legittima anche se la prassi aziendale e/o il CCNL non prevede nessun obbligo in tal senso e che, nel caso in cui il lavoratore non ottemperi alla richiesta, può essergli decurtata la paga.
Osserva infatti la Corte che nel caso in cui non venga fornita la prova dell'assenza giustificata dalla malattia, mancano le condizioni che consentano di ritenere dovuta da parte del datore di lavoro una prestazione imputabile a titolo di retribuzione.
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