Il diritto all'assegno di divorzio non può essere automaticamente negato per il solo fatto della convivenza more uxorio intrapresa dal coniuge richiedente, "rappresentando detta convivenza solo un elemento valutabile al fine di accertare se la parte che richiede l'assegno disponga o meno di mezzi adeguati rispetto al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. La convivenza more uxorio, infatti, pur ove acquisti carattere di stabilità, non dà luogo ad un obbligo di mantenimento reciproco fra i conviventi e può anche essere instaurata con persona priva di redditi e patrimonio, cosicché l'incidenza economica di detta convivenza dove essere valutata in relazione al complesso delle circostanze che la caratterizzano".
È questo uno dei principi ricavabili dalla lettura di una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Sent. n. 14921/2007) che ha respinto il ricorso di un uomo il quale lamentava che nell'attribuire alla ex moglie l'assegno divorzile i giudici di primo e secondo grado non avessero adeguatamente considerato che essa non godeva di alcun assegno di separazione e che aveva instaurato una stabile convivenza con un altro uomo.
Richiamando poi precedenti pronunce e conformandosi a quanto dalle stesse statuito, la Corte ha altresì ribadito che "la determinazione dell'assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra la parti o in forza di decisione giudiziale, nel regime di separazione dei coniugi, in quanto diverso sono le rispettive discipline sostanziali così come diversi sono la natura, la struttura e la finalità dei relativi trattamenti. L'assegno di divorzio, quale affetto diretto della pronuncia di divorzio, deve essere, infatti, determinato sulla base di criteri propri ad autonomi rispetto a quelli rilavanti per il trattamento spettante al coniuge separato. Con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può costituire soltanto un indice di riferimento nella regolazione del regime patrimoniale del divorzio, nella misura in cui appaia idoneo a fornire elementi utili per la valutazione della condizioni dei coniugi e dell'entità dei loro redditi, mentre la mancata richiesta, o la mancata liquidazione, in sede di separazione, dell'assegno di mantenimento, non costituisce circostanza decisiva o preclusiva della liquidazione dell'assegno di divorzio, ove il richiedente dimostri la insufficienza delle propria disponibilità a conservare il tenore di vita di cui aveva diritto di godere durante il matrimonio".
È questo uno dei principi ricavabili dalla lettura di una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Sent. n. 14921/2007) che ha respinto il ricorso di un uomo il quale lamentava che nell'attribuire alla ex moglie l'assegno divorzile i giudici di primo e secondo grado non avessero adeguatamente considerato che essa non godeva di alcun assegno di separazione e che aveva instaurato una stabile convivenza con un altro uomo.
Richiamando poi precedenti pronunce e conformandosi a quanto dalle stesse statuito, la Corte ha altresì ribadito che "la determinazione dell'assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra la parti o in forza di decisione giudiziale, nel regime di separazione dei coniugi, in quanto diverso sono le rispettive discipline sostanziali così come diversi sono la natura, la struttura e la finalità dei relativi trattamenti. L'assegno di divorzio, quale affetto diretto della pronuncia di divorzio, deve essere, infatti, determinato sulla base di criteri propri ad autonomi rispetto a quelli rilavanti per il trattamento spettante al coniuge separato. Con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può costituire soltanto un indice di riferimento nella regolazione del regime patrimoniale del divorzio, nella misura in cui appaia idoneo a fornire elementi utili per la valutazione della condizioni dei coniugi e dell'entità dei loro redditi, mentre la mancata richiesta, o la mancata liquidazione, in sede di separazione, dell'assegno di mantenimento, non costituisce circostanza decisiva o preclusiva della liquidazione dell'assegno di divorzio, ove il richiedente dimostri la insufficienza delle propria disponibilità a conservare il tenore di vita di cui aveva diritto di godere durante il matrimonio".
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