La Sezione Lavoro della Corte Cassazione (Sentenza n. 15973/2007) in merito agli infortuni in itinere ha stabilito che le soste voluttuarie del lavoratore non escludono la tutela dell'infortunio in itinere purché, per la loro breve durata, non sono suscettibili di modificare le condizioni di rischio cui è sottoposto il lavoratore. In particolare, gli Ermellini hanno precisato che la giurisprudenza costituzionale, "decidendo su una fattispecie di sosta voluttuaria al bar di pochi minuti, ha precisato, con ordinanza interpretativa di rigetto, e facendo riferimento alla giurisprudenza di legittimità, che una breve sosta non integra interruzione (che esclude la copertura assicurativa), ove non modifichi le condizioni di rischio. Tale giurisprudenza, che comporta un ampliamento della tutela dell'infortunio in itinere rispetto al testo normativo, in quanto introduce una limitata tutela della interruzione non necessitata, sub specie di breve sosta, convalida di conformità alla Costituzione la giurisprudenza di questa Corte in materia di infortunio in itinere, è coerente al quadro normativo europeo in tema di interruzione e deviazione dell'iter, e conforta le stesse direttive dell'Istituto assicuratore. Questo, con le linee guida per la trattazione degli infortuni in itinere del 15 giugno 1998, ha dato ai propri uffici la direttiva che 'brevi differimenti della partenza o brevi soste lungo il tragitto (la cui brevità va valutata anche in rapporto alla motivazione dei ritardi) non costituiscono elementi tali da influire negativamente sulla valutazione della compatibilità degli orari'".
La Corte ha quindi chiarito che "la sosta voluttuaria al bar va inquadrata quindi nel rischio elettivo, nell'ambito del percorso, che costituisce la occasione di lavoro, in quanto dovuta a libera scelta del lavoratore, che comporta la permanenza o meno della copertura assicurativa a seconda delle caratteristiche della sosta, e cioè delle due condizioni indicate dalla giurisprudenza costituzionale, e cioè le sue dimensioni temporali e l'aggravamento del rischio".
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La Corte ha quindi chiarito che "la sosta voluttuaria al bar va inquadrata quindi nel rischio elettivo, nell'ambito del percorso, che costituisce la occasione di lavoro, in quanto dovuta a libera scelta del lavoratore, che comporta la permanenza o meno della copertura assicurativa a seconda delle caratteristiche della sosta, e cioè delle due condizioni indicate dalla giurisprudenza costituzionale, e cioè le sue dimensioni temporali e l'aggravamento del rischio".
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