La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. 35137/2007) ha stabilito che, all'interno del Comune, il Sindaco è direttamente responsabile per la inosservanza della normativa antinfortunistica a meno che non abbia delegato uno dei funzionari dell'Ente Locale, nominandolo ufficialmente datore di lavoro.
Precisa infatti la Corte che "a mente dell'art. 2 lett. b) del D.Lvo 626 del 1994, contenente 'l'attuazione di una serie di direttive CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro nelle pubbliche amministrazioni' per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale. E tuttavia - prosegue la Corte - perché tale disposizione trovi pratica attuazione occorre che gli organi di direzione politica - nel nostro caso il sindaco - procedano alla individuazione dei soggetti ai quali attribuire la qualifica di datore di lavoro di cui alla disposizione stessa, in conformità peraltro a quanto agli stessi organi imposto dall'art. 30 del D.Lvo 19.3.1996 n. 242 contenente modifiche ed integrazioni al D.Lvo n. 242 del 1994".
I Giudici di Piazza Cavour precisano quindi che in caso di mancata indicazione la conseguenza è "il permanere in capo al soggetto titolare della responsabilità politica - nella specie il sindaco - della qualità di datore di lavoro e ciò ovviamente anche ai fini della responsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica".
Leggi la motivazione della sentenza
Precisa infatti la Corte che "a mente dell'art. 2 lett. b) del D.Lvo 626 del 1994, contenente 'l'attuazione di una serie di direttive CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro nelle pubbliche amministrazioni' per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale. E tuttavia - prosegue la Corte - perché tale disposizione trovi pratica attuazione occorre che gli organi di direzione politica - nel nostro caso il sindaco - procedano alla individuazione dei soggetti ai quali attribuire la qualifica di datore di lavoro di cui alla disposizione stessa, in conformità peraltro a quanto agli stessi organi imposto dall'art. 30 del D.Lvo 19.3.1996 n. 242 contenente modifiche ed integrazioni al D.Lvo n. 242 del 1994".
I Giudici di Piazza Cavour precisano quindi che in caso di mancata indicazione la conseguenza è "il permanere in capo al soggetto titolare della responsabilità politica - nella specie il sindaco - della qualità di datore di lavoro e ciò ovviamente anche ai fini della responsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica".
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