Costituisce "ius receptum che il reato di maltrattamenti in famiglia di cui all'art. 572 c.p. non presuppone necessariamente l'esistenza di vincoli di parentela civili o naturali, ma sussiste anche nei riguardi di una persona convivente more uxorio, perché anche in tal caso viene tra le parti a crearsi quel rapporto stabile di comunità familiare che il legislatore ha ritenuto di dover tutelare".
È sulla scorta di tale principio, ricavabile dalla lettura di una recente sentenza (Sent. n. 29262/2007), che la Corte di Cassazione penale ha respinto il ricorso proposto da un uomo, condannato in entrambi i precedenti gradi di giudizio per il reato di maltrattamenti in famiglia ai danni della propria convivente. Ciò ha fatto richiamando la giurisprudenza consolidatasi in materia secondo la quale il reato di maltrattamenti in famiglia è configurabile anche al di fuori della famiglia legittima, in presenza di un rapporto di stabile convivenza, come tale suscettibile di determinare obblighi di solidarietà e di mutua assistenza.
È sulla scorta di tale principio, ricavabile dalla lettura di una recente sentenza (Sent. n. 29262/2007), che la Corte di Cassazione penale ha respinto il ricorso proposto da un uomo, condannato in entrambi i precedenti gradi di giudizio per il reato di maltrattamenti in famiglia ai danni della propria convivente. Ciò ha fatto richiamando la giurisprudenza consolidatasi in materia secondo la quale il reato di maltrattamenti in famiglia è configurabile anche al di fuori della famiglia legittima, in presenza di un rapporto di stabile convivenza, come tale suscettibile di determinare obblighi di solidarietà e di mutua assistenza.
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