- Riconciliazione dei coniugi: cos'è
- Effetti della riconciliazione dei coniugi
- Riconciliazione dei coniugi: la prova
- Quando non si ha riconciliazione
- Riconciliazione: il giudice non serve
- La giurisprudenza sulla riconciliazione dei coniugi
Riconciliazione dei coniugi: cos'è
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In particolare, la riconciliazione dei coniugi è la scelta di moglie e marito, già separati, di tornare a vivere insieme e ad essere una coppia. In altre parole, è l'effetto del loro essersi ritrovati e il primo passo per ricomporre il legame che avevano iniziato a sciogliere.
Effetti della riconciliazione dei coniugi
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Come disposto dall'articolo 154 del codice civile, "La riconciliazione tra i coniugi comporta l'abbandono della domanda di separazione personale già proposta".
La principale conseguenza della riconciliazione attiene, ovviamente, all'abbandono della domanda di separazione, qualora sia stata già proposta (potrà darsene atto nel verbale di udienza), ma non implica (più) la estinzione del diritto di richiederla, lasciando pertanto liberi i coniugi di far valere, anche successivamente alla riconciliazione, fatti e atti anteriori alla stessa.
Qualora sia già stata pronunciata sentenza di separazione giudiziale, o omologata quella consensuale, vengono a cessarne gli effetti: in tal caso, la separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione.
La riconciliazione comporta poi il ripristino dei doveri coniugali, sia di natura personale (art. 143, comma II, c.c.), tra cui la presunzione di concepimento in costanza di matrimonio, che patrimoniali (art. 143, comma III, c.c.).
Rivive, seppure ex nunc, la comunione legale dei beni, senza necessità di una specifica convenzione matrimoniale (seppure non manchino voci che escludano la automatica ricostituzione della comunione legale).
Riconciliazione dei coniugi: la prova
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Per provare la riconciliazione dei coniugi è necessario fare leva su tutti gli elementi esteriori che sono in grado di dimostrare in maniera oggettiva e inequivoca la ripresa dei rapporti materiali e spirituali tra moglie e merito, caratteristici del vincolo del matrimonio.
L'ipotesi di riconciliazione più frequente si verifica con l'effettivo ripristino della vita coniugale mediante la ripresa dei rapporti materiali e spirituali che caratterizzano il consorzio familiare. Ciò si verifica quando sia stato ricostruito l'intero complesso dei rapporti che caratterizzano il vincolo coniugale, e quindi sia intervenuto il ripristino non solo di quelli che concernono l'aspetto materiale del matrimonio, ma anche di quelli che sono alla base della intesa spirituale dei coniugi.
L'accertamento della intervenuta riconciliazione dovrà ancorarsi ad elementi esteriori oggettivi diretti a dimostrare la seria e comune volontà di ripristinare la comunione di vita, a prescindere da irrilevanti riserve mentali: l'elemento oggettivo, da cui è possibile desumere la ricostituzione del nucleo familiare, prevale sul mero elemento psicologico.
Quando non si ha riconciliazione
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Consegue che non costituisce riconciliazione la ripresa della convivenza, in via sperimentale e per un breve periodo, senza una chiara ed effettiva volontà di ripristinare la vita coniugale. La stessa convivenza, anche se non soltanto sperimentale, pur possedendo un innegabile valore presuntivo, se non è accompagnata da concreti atteggiamenti concludenti (come, ad esempio, la redazione di un testamento olografo a favore dei figli, unito alla revoca delle disposizioni testamentarie a favore della precedente convivente), non è sufficiente a concretare l'ipotesi di una riconciliazione.
Non interrompono la separazione le manifestazioni di buona volontà da parte di un coniuge con doni, elargizioni di denaro ed esecuzione di opere nella casa coniugale, né il fatto che il marito, pur vivendo in un'altra città e con un'altra donna, torni in famiglia per i fine settimana provvedendo, in tali occasioni, con la moglie, al menàge domestico ed all'educazione dei figli.
Non ha ugualmente effetto riconciliativo la riunione dei coniugi durante i fine settimana ed in occasione delle vacanze, così come che la convivenza - seppur connotata dei caratteri materiali e spirituali caratteristici del matrimonio - per un breve periodo di tempo in conseguenza dello stato di detenzione domiciliare di uno dei coniugi. Allo stesso modo, l'assistenza prestata attraverso visite giornaliere al coniuge separato bisognoso di cure non comporta la ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, intesa - per l'aspetto spirituale - come animus di riservare al coniuge la posizione di esclusivo compagno di vita e di adempiere ai doveri coniugali.
Non rappresenta ripristino della vita coniugale nemmeno una sporadica ripresa dei rapporti sessuali, anche con conseguente nascita di un figlio, né la convivenza dei coniugi nella stessa casa, di proprietà del marito, in camere da letto diverse, e la corresponsione da parte di quest'ultimo alla moglie di somme di denaro, dopo la sentenza di separazione, trattandosi di circostanze che non dimostrano di per sé il ripristino del consortium vitae.
Riconciliazione: il giudice non serve
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Per la riconciliazione dei coniugi, in ogni caso, non serve l'intervento del giudice ma sono sufficienti una dichiarazione espressa dei coniugi o un loro comportamento, non equivoco, incompatibile con lo stato di separazione, da valutare tenendo conto di quanto rilevato nei precedenti paragrafi.
Con riferimento alla dichiarazione, può rilevarsi che essa, pur non sorretta da formule sacramentali, deve possedere requisiti formali atti a renderla in equivoca e verificabile in qualunque momento.
Una pubblicità che può ritenersi idonea a raggiungere lo scopo è senz'altro la sua iscrizione e conservazione tra gli atti dello stato civile, ai sensi dell'art. 63, lett. g) (e 69, lett. f)), D.P.R. 03/11/00, n. 396, secondo cui debbono essere iscritte "le dichiarazioni con le quali i coniugi separati manifestano la loro riconciliazione, ai sensi dell'art. 157, c.c.".
La giurisprudenza sulla riconciliazione dei coniugi
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Con riferimento alla riconciliazione dei coniugi, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che "l'avvenuta riconciliazione dei coniugi, quale causa estintiva degli effetti della separazione, concreta un'eccezione in senso proprio, che deve essere perciò formulata mediante una specifica deduzione, non essendo all'uopo sufficiente la generica istanza di rigetto della domanda o delle eccezioni proposte dall'altra parte" (Cass. n. 1630/2018).
Possiamo poi segnalare la sentenza numero 369/2014 della Corte di cassazione, ove si legge che "la coabitazione dei coniugi non costituisce, di per sé, un dato sufficiente per far ritenere intervenuta fra gli stessi una riconciliazione, essendo viceversa necessario, a tal fine, che sia concretamente ricostituito il preesistente nucleo familiare nell'insieme dei suoi rapporti materiali e spirituali, e che sia quindi data dimostrazione dell'avvenuto raggiungimento di una stabile e consapevole ripresa della vita in comune, con una compartecipazione responsabile rispetto agli eventi incidenti sulla gestione familiare".
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