La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. 36642/07) ha stabilito che il datore di lavoro che costringe i lavoratori ad accettare una retribuzione inferiore o comunque non consona alla prestazione svolta, commette reato di estorsione previsto e punito dall'art. 629 c.p.
I Giudici della Corte precisano infatti che il reato si perfeziona nel momento in cui il datore di lavoro, approfittando di una situazione di mercato poco favorevole per il lavoratore (quando ad esempio la domanda supera l'offerta), mette il lavoratore nella situaizone di dover accettare determinate condizioni al fine di non perdere il posto di lavoro.
Gli Ermellini hanno evidenziato come la tutela del reato previsto dall'art. 629 c.p. è duplice e persegue da un lato l'interesse pubblico dell'inviolabilità del patrimonio e dall'altro la libertà dell'individuo all'autodeterminazione. La sussistenza del reato vi è quindi anche se il datore di lavoro, ha fatto sottoscrivere apposito contratto al lavoratore con approvazione specifica delle clausole incriminate e ciò in quanto il datore di lavoro persegue un fine illecito, con uno strumento generalmente lecito.
Con questa decisione la Corte ha condannato un datore di lavoro "reo" di aver costretto alcuni lavoratori assunti senza libretto di lavoro, a lavorare senza copertura assicurativa, senza godere delle ferie retribuite, senza ricevere il corrispettivo per le ore di straordinario effettuato e con una retribuzione inferiore al lavoro svolto, con il presunto presupposto di una perdita del lavoro.
I Giudici della Corte precisano infatti che il reato si perfeziona nel momento in cui il datore di lavoro, approfittando di una situazione di mercato poco favorevole per il lavoratore (quando ad esempio la domanda supera l'offerta), mette il lavoratore nella situaizone di dover accettare determinate condizioni al fine di non perdere il posto di lavoro.
Gli Ermellini hanno evidenziato come la tutela del reato previsto dall'art. 629 c.p. è duplice e persegue da un lato l'interesse pubblico dell'inviolabilità del patrimonio e dall'altro la libertà dell'individuo all'autodeterminazione. La sussistenza del reato vi è quindi anche se il datore di lavoro, ha fatto sottoscrivere apposito contratto al lavoratore con approvazione specifica delle clausole incriminate e ciò in quanto il datore di lavoro persegue un fine illecito, con uno strumento generalmente lecito.
Con questa decisione la Corte ha condannato un datore di lavoro "reo" di aver costretto alcuni lavoratori assunti senza libretto di lavoro, a lavorare senza copertura assicurativa, senza godere delle ferie retribuite, senza ricevere il corrispettivo per le ore di straordinario effettuato e con una retribuzione inferiore al lavoro svolto, con il presunto presupposto di una perdita del lavoro.
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