La Corte di Cassazione (Sent. n. 20159/2007) ha stabilito che il datore di lavoro non può intimare il licenziamento al lavoratore alle sue dipendente condannato penalmente in primo grado, fin quando la sentenza di condanna non passi in giudicato.
Precisano infatti gli Ermellini che quand'anche la condanna sia di per sé sufficiente a determinare la crisi e il venir meno del rapporto di fiducia intercorrente tra datore di lavoro e lavoratore (e quindi a legittimare il recesso), occorre che la sentenza (che stabilisce per l'appunto la condanna del lavoratore), passi in giudicato.
Solo in questo caso, secondo la Corte, può trovare applicazione il disposto dell'art. 153 del CCNL che prevede la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro in presenza di una condanna penale inerente a reato commesso dal lavoratore nei riguardi del datore di lavoro o in servizio.
Precisano infatti gli Ermellini che quand'anche la condanna sia di per sé sufficiente a determinare la crisi e il venir meno del rapporto di fiducia intercorrente tra datore di lavoro e lavoratore (e quindi a legittimare il recesso), occorre che la sentenza (che stabilisce per l'appunto la condanna del lavoratore), passi in giudicato.
Solo in questo caso, secondo la Corte, può trovare applicazione il disposto dell'art. 153 del CCNL che prevede la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro in presenza di una condanna penale inerente a reato commesso dal lavoratore nei riguardi del datore di lavoro o in servizio.
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