Per i cartoni animati che costituiscono un'opera cinematografica "il diritto di utilizzazione, spettante al produttore, gode della tutela attribuita a tali opere con i relativi termini di durata, alla quale non si aggiunge, determinando una maggiore durata o una diversa scadenza di tali termini, la tutela, differente e ulteriore, prevista per l'autore dei disegni impiegati nella realizzazione del cartone animato". E' quanto riferisce in una nota il Presidente della Suprema Corte Vincenzo Carbone, Il principio è stato sancito in una sentenza della terza sezione penale (la numero 38721 del 19 ottobre 2007). "La durata della tutela dei predetti diritti - spiega Carbone - prima dell'entrata in vigore del Dpr 8 gennaio 1979, numero 19 (che, in attuazione alla convenzione di Berna, ha elevato il termine a cinquant'anni, ma solo per opere che gia' non fossero di pubblico dominio), ammontava a 36 anni dalla prima proiezione in pubblico, in base all'interpretazione costituzionalmente orientata della proroga di sei anni dell'originario termine trentennale disposta nel 1945 per i produttori italiani ed estesa nel 1947 ai produttori appartenenti alle Potenze alleate con il Trattato di Parigi".
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