In una recente sentenza (n. 22255/2007) la Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso proposto da un uomo il quale lamentava che la Corte d'appello avesse disposto a suo carico ed a favore della moglie l'obbligo di corrispondere un contributo di mantenimento per i suoi figli nonostante gli stessi risultassero "pacificamente impiegati e stipendiati" ed "assolutamente autosufficienti".
"Con riferimento ai figli maggiorenni" - ha osservato la Suprema Corte -, "la Corte d'appello, nel determinare l'importo dell'assegno, avrebbe dovuto dare rilievo, oltre che allo squilibrio reddituale tra i coniugi ed al fatto che i figli continuano a gravare, come costi di mantenimento e di gestione ordinaria, sull'abitazione della madre, alla circostanza che entrambi i figli sono impiegati e stipendiati. Pertanto, la Corte territoriale avrebbe dovuto stabilire il quantum dell'assegno tenendo anche conto del tipo di attività lavorativa da costoro svolta, del reddito da essa derivante e del grado di autonomia dai medesimi conseguito".
"Con riferimento ai figli maggiorenni" - ha osservato la Suprema Corte -, "la Corte d'appello, nel determinare l'importo dell'assegno, avrebbe dovuto dare rilievo, oltre che allo squilibrio reddituale tra i coniugi ed al fatto che i figli continuano a gravare, come costi di mantenimento e di gestione ordinaria, sull'abitazione della madre, alla circostanza che entrambi i figli sono impiegati e stipendiati. Pertanto, la Corte territoriale avrebbe dovuto stabilire il quantum dell'assegno tenendo anche conto del tipo di attività lavorativa da costoro svolta, del reddito da essa derivante e del grado di autonomia dai medesimi conseguito".
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