La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 21976/2007) ha stabilito che "nel caso di danno per morte la vittima consegue il diritto al risarcimento del danno biologico e del danno morale ccdd. terminali, in tutti i casi in cui fra il fatto illecito e il decesso sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo. Tale può astrattamente considerarsi anche la sopravvivenza per ventiguattr'ore. Sia il danno biologico, sia il danno morale terminali comprendono anche le sofferenze fisiche e morali sopportate dalla vittima in stato di incoscienza".
Nel caso di specie, gli Ermellini hanno precisato che "in base alla costante giurisprudenza di questa Corte, la vittima consegue il diritto al risarcimento del danno biologico e del danno morale soggettivo ccdd. terminali in tutti i casi in cui fra il fatto che ha provocato le lesioni e il decesso sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo" e che "il risarcimento di entrambe le voci di danno, cioè, può essere negato ove il tempo di sopravvivenza non sia considerato apprezzabile, ma non certo per le ragioni indicate dalla sentenza appellata che, letteralmente interpretate, sembrerebbero ammettere il risarcimento nei soli casi in cui il danneggiato sia sopravvissuto, con ridotta capacità psicofisica".
"La sopravvivenza per ventiquattr'ore - precisa la Corte - è in astratto idonea a configurare un tal tipo di danno, onde il giudice del merito valuterà se detto periodo di tempo sia sufficiente ad integrare l'oggettiva configurabilità in capo al danneggiato delle menomazioni dell'integrità fisica in cui si concretizza il danno biologico, ovvero l'acquisizione al patrimonio del diritto al risarcimento di un danno trasmissibile agli eredi".
Infine la Corte ha evidenziato che "il danno biologico, quale lesione dell'interesse costituzionalmente garantito (art. 32 Cost.) all'integrità fisica e psichica della persona 'è presente ugualmente sia che la vittima abbia coscienza della lesione, sia che non l'abbia' e, quanto al danno morale, che 'quel turbamento ingiusto dello stato d'animo che dà luogo al danno comprende anche le sofferenze fisiche e morali sopportate dalla vittima in stato di incoscienza'".
Vedi anche: Danno biologico - calcola on line il danno biologico alla persona.
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Nel caso di specie, gli Ermellini hanno precisato che "in base alla costante giurisprudenza di questa Corte, la vittima consegue il diritto al risarcimento del danno biologico e del danno morale soggettivo ccdd. terminali in tutti i casi in cui fra il fatto che ha provocato le lesioni e il decesso sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo" e che "il risarcimento di entrambe le voci di danno, cioè, può essere negato ove il tempo di sopravvivenza non sia considerato apprezzabile, ma non certo per le ragioni indicate dalla sentenza appellata che, letteralmente interpretate, sembrerebbero ammettere il risarcimento nei soli casi in cui il danneggiato sia sopravvissuto, con ridotta capacità psicofisica".
"La sopravvivenza per ventiquattr'ore - precisa la Corte - è in astratto idonea a configurare un tal tipo di danno, onde il giudice del merito valuterà se detto periodo di tempo sia sufficiente ad integrare l'oggettiva configurabilità in capo al danneggiato delle menomazioni dell'integrità fisica in cui si concretizza il danno biologico, ovvero l'acquisizione al patrimonio del diritto al risarcimento di un danno trasmissibile agli eredi".
Infine la Corte ha evidenziato che "il danno biologico, quale lesione dell'interesse costituzionalmente garantito (art. 32 Cost.) all'integrità fisica e psichica della persona 'è presente ugualmente sia che la vittima abbia coscienza della lesione, sia che non l'abbia' e, quanto al danno morale, che 'quel turbamento ingiusto dello stato d'animo che dà luogo al danno comprende anche le sofferenze fisiche e morali sopportate dalla vittima in stato di incoscienza'".
Vedi anche: Danno biologico - calcola on line il danno biologico alla persona.
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