Il mancato versamento da parte del coniuge separato dell'assegno di mantenimento stabilito in sede civile non implica necessariamente il configurarsi del delitto di cui all'art. 570, comma 2, n. 2, c.p. (violazione degli obblighi di assistenza famigliare) in quanto la sfera di operatività di tale articolo "è circoscritta alla sola mancata corresponsione da parte dell'obbligato dei mezzi di sussistenza al soggetto favorito". È sulla base di tale motivazione che la Corte di Cassazione penale (Sent. n. 40341/2007) ha condannato una donna che dopo il divorzio non aveva mai corrisposto l'assegno di mantenimento all'ex coniuge, il quale versava in miserevoli condizioni economiche, costringendolo a dormire in una autovettura e a provvedere alle necessità di igiene quotidiana in un esercizio pubblico.
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