La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. 38962/2007) ha stabilito che integra fattispecie di reato (in particolare di maltrattamenti in famiglia) il comportamento del genitore che stimola i figli a una precoce inclinazione erotico-sessuale.
La Corte ha precisato che l'ingenuità dei bambini va rispettata e tutelata e non va in alcun modo sacrificata in quanto ciò potrebbe comportare uno squilibrio nella loro crescita psico fisica.
Con questa decisione gli Ermellini hanno respinto il ricorso di un signore, padre di famiglia che, al fine di stimolare l'istinto sessuale della figlia, "oltre a girare nudo e con fare esibizionista per casa, usava videoriprendere la piccola in pose seducenti e provocanti e faceva con lei il "gioco del dottore", toccandola nelle parti intime".
In particolare, nel caso di specie, la Corte ha precisato che "tale quadro trascende all'evidenza una situazione di mero "stile di vita", che può indirettamente aver influenzato la minore, in quanto si sostanzia in condotte specificamente dirette verso di lei: condotte di cui l'A. era desideroso e consapevole, e che ha continuato a porre in essere, pur rendendosi perfettamente conto (come ben evidenziato dal giudice di primo grado), egli che era laureato in psicologia, degli effetti altamente "devianti" che provocavano nella piccola. A fronte di tali chiare e logicamente ricostruite risultanze, sicuramente comprovanti la sussistenza degli estremi oggettivi e soggettivi del reato contestato, che, essendo a forma libera, può sicuramente essere integrato anche da condotte consapevolmente perturbatrici dell'equilibrio e dell'evoluzione psichica di un soggetto minore, il ricorrente non ha opposto che rilievi generici, meramente negatori o comunque diretti a fornire una valutazione o interpretazione alternativa dei fatti".
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La Corte ha precisato che l'ingenuità dei bambini va rispettata e tutelata e non va in alcun modo sacrificata in quanto ciò potrebbe comportare uno squilibrio nella loro crescita psico fisica.
Con questa decisione gli Ermellini hanno respinto il ricorso di un signore, padre di famiglia che, al fine di stimolare l'istinto sessuale della figlia, "oltre a girare nudo e con fare esibizionista per casa, usava videoriprendere la piccola in pose seducenti e provocanti e faceva con lei il "gioco del dottore", toccandola nelle parti intime".
In particolare, nel caso di specie, la Corte ha precisato che "tale quadro trascende all'evidenza una situazione di mero "stile di vita", che può indirettamente aver influenzato la minore, in quanto si sostanzia in condotte specificamente dirette verso di lei: condotte di cui l'A. era desideroso e consapevole, e che ha continuato a porre in essere, pur rendendosi perfettamente conto (come ben evidenziato dal giudice di primo grado), egli che era laureato in psicologia, degli effetti altamente "devianti" che provocavano nella piccola. A fronte di tali chiare e logicamente ricostruite risultanze, sicuramente comprovanti la sussistenza degli estremi oggettivi e soggettivi del reato contestato, che, essendo a forma libera, può sicuramente essere integrato anche da condotte consapevolmente perturbatrici dell'equilibrio e dell'evoluzione psichica di un soggetto minore, il ricorrente non ha opposto che rilievi generici, meramente negatori o comunque diretti a fornire una valutazione o interpretazione alternativa dei fatti".
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