La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. 40502/2007) ha precisato che non è perseguibile penalmente il proprietario del cane che, con il suo continuo abbaiare, disturba una sola persona.
I Giudici di Piazza Cavour hanno infatti precisato che "il fatto che il disturbo, sia reale che potenziale, sia circoscritto ad una persona soltanto […] non integra la fattispecie prevista dalla norma incriminatrice, potendo il fatto costituire, se del caso, un illecito civile da inquadrarsi nell'ambito dei rapporti di vicinato (art. 844 c.c.),, come tale fonte di risarcimento del danno, ma giammai assurgere a violazione penalmente sanzionabile".
Con questa decisione la Corte ha annullato la multa di € 200 (oltre al risarcimento danni in favore della parte civile) inflitta ai singoli proprietari di un piccolo cane che con il suo continuo lamentarsi aveva arrecato disturbo a una anziana vicina che poi ne aveva denunciato i proprietari.
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I Giudici di Piazza Cavour hanno infatti precisato che "il fatto che il disturbo, sia reale che potenziale, sia circoscritto ad una persona soltanto […] non integra la fattispecie prevista dalla norma incriminatrice, potendo il fatto costituire, se del caso, un illecito civile da inquadrarsi nell'ambito dei rapporti di vicinato (art. 844 c.c.),, come tale fonte di risarcimento del danno, ma giammai assurgere a violazione penalmente sanzionabile".
Con questa decisione la Corte ha annullato la multa di € 200 (oltre al risarcimento danni in favore della parte civile) inflitta ai singoli proprietari di un piccolo cane che con il suo continuo lamentarsi aveva arrecato disturbo a una anziana vicina che poi ne aveva denunciato i proprietari.
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