La curiosità non giustifica la diffusione di notizie sulla vita privata. Basta dunque al pettegolezzo quando si danno notizie di cronaca. E' quanto afferma la Corte di Cassazione evidenziando che "il diritto di cronaca non puo' essere inteso come diritto a sollecitare la curiosita' lubrica del pubblico". E' stata così confermata dalla Quinta sezione penale (sentenza 42067/2007) la condanna per diffamazione nei confronti di due noti giornalisti per un articolo pubblicato nell'ottobre del '99.
La Corte, pur rilevando che "anche le vicende private di persone impegnate nella vita politica o sociale possono risultare di interesse pubblico, quando possano desumersene elementi di valutazione della personalita' o della moralita' di chi debba godere della fiducia dei cittadini", chiarisce che la semplice curiosita' del pubblico non può "giustificare la diffusione di notizie sulla vita privata altrui, perche' e' necessario che tali notizie rivestano oggettivamente interesse per la collettivita'".
La Corte, pur rilevando che "anche le vicende private di persone impegnate nella vita politica o sociale possono risultare di interesse pubblico, quando possano desumersene elementi di valutazione della personalita' o della moralita' di chi debba godere della fiducia dei cittadini", chiarisce che la semplice curiosita' del pubblico non può "giustificare la diffusione di notizie sulla vita privata altrui, perche' e' necessario che tali notizie rivestano oggettivamente interesse per la collettivita'".
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