Le multe che vengono recapitate a casa debbono contenere tutte le indicazioni circa le modalita' di pagamento, incluso l'ufficio dove effettuarlo. E' quanto chiarisce la seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (sentenza 23506/2007). Nella fattispecie esaminata dalla Corte un Comune aveva chiesto la convalida di un verbale di accertamento in cui era stata contestata ad una societa' una contravvenzione al Codice della Strada soltanto con l'indicazione della "sanzione edittale". In sostanza non erano stati indicati (oltre l'importo minimo) gli altri costi aggiuntivi.
Per i Giudici di Piazza Cavour "l'accertatore deve fornire al trasgressore ragguagli circa le modalita' di pagamento, precisando l'ammontare della somma da pagare, i termini del pagamento, l'ufficio o comando presso il quale questo puo' essere effettuato". Il verbale - continua la Corte "deve contenere tutti gli elementi che consentono di pervenire all'entita' della sanzione, non essendo sufficiente, come nel caso del verbale impugnato, l'indicazione della sanzione edittale".
Per i Giudici di Piazza Cavour "l'accertatore deve fornire al trasgressore ragguagli circa le modalita' di pagamento, precisando l'ammontare della somma da pagare, i termini del pagamento, l'ufficio o comando presso il quale questo puo' essere effettuato". Il verbale - continua la Corte "deve contenere tutti gli elementi che consentono di pervenire all'entita' della sanzione, non essendo sufficiente, come nel caso del verbale impugnato, l'indicazione della sanzione edittale".
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