La notificazione al difensore che risulta dalla relata essere avvenuta "a mani dell'incaricato al ritiro" in un luogo diverso da quello indicato in atti come studio del difensore domiciliatario è valida.
E' quanto si legge in una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sent. n. n. 21291/07) che, ritenendo di non poter condividere "l'opposto orientamento seguito da altra decisione della stessa Corte (Cass. 26844/06)", ha precisato che "in tal caso, anche se eseguita in luogo diverso da quello indicato dal domiciliatario e pur in assenza di alcuna indicazione negli atti processuali, in cui non risulta nemmeno un'eventuale comunicazione all'Ordine degli Avvocati da parte del destinatario, la notifica a mani della persona "addetta al ritiro" deve ritenersi perfettamente valida, dovendosi privilegiare il riferimento topografico in quanto, ai fini della notifica dell'impugnazione ai sensi dell'art. 330 c.p.c., l'elezione di domicilio presso lo studio del procuratore assume mera funzione di indicare la sede dello studio ed è priva di una sua autonoma rilevanza".
E' quanto si legge in una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sent. n. n. 21291/07) che, ritenendo di non poter condividere "l'opposto orientamento seguito da altra decisione della stessa Corte (Cass. 26844/06)", ha precisato che "in tal caso, anche se eseguita in luogo diverso da quello indicato dal domiciliatario e pur in assenza di alcuna indicazione negli atti processuali, in cui non risulta nemmeno un'eventuale comunicazione all'Ordine degli Avvocati da parte del destinatario, la notifica a mani della persona "addetta al ritiro" deve ritenersi perfettamente valida, dovendosi privilegiare il riferimento topografico in quanto, ai fini della notifica dell'impugnazione ai sensi dell'art. 330 c.p.c., l'elezione di domicilio presso lo studio del procuratore assume mera funzione di indicare la sede dello studio ed è priva di una sua autonoma rilevanza".
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